Art. 5.

                    Fabbricazione ed importazione
  1.   La   fabbricazione   e   l'importazione   delle  armi  di  cui
all'articolo 1     sono    soggette    all'autorizzazione    prevista
dall'articolo 31  del  regio  decreto  n. 773/1931. L'importazione e'
altresi'  soggetta  al  disposto di cui all'articolo 12, comma primo,
della legge n. 110/1975.
  2.  Le  domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare
od    importare    devono    contenere   le   indicazioni   stabilite
dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
 
          Note all'art. 5:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 31 del regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773  (per l'argomento vedi nelle note
          alle premesse):
              "Art.  31 (Art. 30 testo unico 1926). - Salvo quanto e'
          disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
          fabbricare  altre armi, introdurle nello Stato, esportarle,
          farne  raccolta  per ragioni di commercio o di industria, o
          porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
              La  licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
          armi artistiche, rare od antiche".
              -  Si riporta il testo dell'art. 12, comma primo, della
          legge  18 aprile  1975,  n. 110 (per l'argomento vedi nelle
          note alle premesse):
              "1.  Chi,  senza  licenza  per  la  fabbricazione ed il
          commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in
          numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare,
          oltre  la licenza del questore di cui all'art. 31 del testo
          unico  delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
          773,  deve  munirsi  di apposita licenza del prefetto della
          provincia  in  cui  l'interessato  ha  la propria residenza
          anagrafica".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 46 del regio decreto
          6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedi nelle note alle
          premesse):
              "Art.   46.   -   Le   domande   dirette   ad  ottenere
          l'autorizzazione  per  fabbricare,  introdurre dall'estero,
          esportare  o  far  transitare  nel Regno armi comuni devono
          contenere:  per  la fabbricazione, le indicazioni di cui al
          primo  comma  e  alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per
          l'introduzione  dall'estero, quelle di cui al primo comma e
          alle  lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione,
          quelle  di  cui  al primo comma ed alle lettere a), b), c),
          dell'art.  39;  per  il transito, quelle di cui all'art. 40
          del presente regolamento.
              Le  indicazioni  stesse  devono  essere riportate sulla
          licenza".