Art. 6. Esportazione 1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite. 2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell'esportazione. 3. Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione. 4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta. 5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.