Art. 7.

                           C e s s i o n e
  1.  La  cessione  per  ragioni  di  commercio  delle  armi  di  cui
all'articolo 1   e'   consentita   a   coloro   che   sono   titolari
dell'autorizzazione  di  polizia  per  il commercio di armi, prevista
dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
  2.  I  commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro
delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto
n.  773/1931,  con  le  modalita' previste dall'articolo 54 del regio
decreto  n.  635/1940,  dei  seguenti elementi: data dell'operazione,
persona  o  ditta  con  la  quale  l'operazione  e' compiuta, specie,
contrassegni  e quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita'
con   le  quali  l'acquirente  ha  dimostrato  la  propria  identita'
personale.
  3.  Le  armi  di  cui  all'articolo 1  possono essere acquistate da
soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
  4.  Sono  consentiti  la  cessione ed il comodato delle armi di cui
all'articolo 1,  purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni.  Non  e'  necessaria la scrittura privata nel comodato a
termine di durata non superiore a quarantotto ore.
  5.   La   vendita  per  corrispondenza  e'  regolata  dal  disposto
dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
  6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle
condizioni di cui ai commi 3 e 4.
  7.  E'  fatto  divieto  dell'affidamento a minori delle armi di cui
all'articolo 1.
 
          Note all'art. 7:
              - Per il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno
          1931,   n.  773  (per  l'argomento  vedi  nelle  note  alle
          premesse), vedi nelle note all'art. 5.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 35 del regio
          decreto  18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle
          note alle premesse):
              "Art.  35 (Art. 34 testo unico 1926). - Il fabbricante,
          il  commerciante  di  armi e chi esercita l'industria della
          riparazione  delle  armi  e' obbligato a tenere un registro
          delle  operazioni  giornaliere,  nel  quale  devono  essere
          indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni
          stesse sono compiute.
              Tale  registro  deve  essere  esibito a richiesta degli
          ufficiali  od  agenti  di  pubblica sicurezza e deve essere
          conservato  per  un  periodo  di  cinque anni anche dopo la
          cessazione dell'attivita'.
              I  commercianti  di  armi  devono  altresi'  comunicare
          mensilmente   all'ufficio   di   polizia   competente   per
          territorio  le  generalita' delle persone e delle ditte che
          hanno  acquistato  o  venduto  loro le armi, la specie e la
          quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei
          titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
              E'  vietato  vendere  o  in qualsiasi altro modo cedere
          armi  a  privati  che non siano muniti di permesso di porto
          d'armi  ovvero  di  nulla  osta all'acquisto rilasciato dal
          questore.  Il  nulla  osta  non  puo'  essere  rilasciato a
          minori;  ha  la  validita'  di un mese ed e' esente da ogni
          tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
              Il  Questore  puo'  subordinare  il  rilascio del nulla
          osta,  di  cui  al  comma precedente, alla presentazione di
          certificato   del   medico  provinciale,  o  dell'ufficiale
          sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il
          richiedente  non  e'  affetto da malattie mentali oppure da
          vizi   che   ne  diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la
          capacita' di intendere e di volere.
              Il  contravventore  e' punito con l'arresto da tre mesi
          ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 250.000.
              L'acquirente  o cessionario di armi in violazione delle
          norme  del presente articolo e' punito con l'arresto sino a
          sei mesi e con l'ammenda sino a L. 250.000".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 54 del regio decreto
          6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedi nelle note alle
          premesse):
              "Art.  54.  -  Nel  registro  di  cui all'art. 35 della
          legge,  si  prende  nota  della data dell'operazione; della
          persona   o  della  ditta  con  la  quale  l'operazione  e'
          compiuta, della specie, contrassegni e quantita' delle armi
          acquistate  o  vendute,  del relativo prezzo e del modo col
          quale  l'acquirente  ha  dimostrato  la  propria  identita'
          personale.
              E'  permessa  la  vendita delle armi lunghe da fuoco al
          minore che esibisca la licenza di porto d'armi".
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge
          18 aprile  1975,  n.  110  (per l'argomento vedi nelle note
          alle premesse):
              "Art.  17  (Divieto  di compravendita di armi comuni da
          sparo  commissionate  per  corrispondenza).  - Alle persone
          residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di
          armi  comuni  da  sparo  commissionate  per corrispondenza,
          salvo   che  l'acquirente  sia  autorizzato  ad  esercitare
          attivita'  industriali  o commerciali in materia di armi, o
          che  abbia  ottenuto apposito nulla osta del prefetto della
          provincia  in  cui  risiede.  Di  ogni  spedizione la ditta
          interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica
          sicurezza,  o,  in mancanza, al comando dei Carabinieri del
          comune in cui risiede il destinatario.
              I  trasgressori  sono puniti con la reclusione da uno a
          sei mesi e con la multa fino a L. 300.000".