Art. 8. Detenzione 1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 38 (Art. 37 testo unico 1926). - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita' deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali Carabinieri. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'Autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico". - Si riporta il testo vigente dell'art. 10, comma sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "6. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del Catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".