Art. 9. P o r t o 1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad autorizzazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza. 2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche. 3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.