Art. 2.
1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce
truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri,
inducendo  in  errore  l'autorita' amministrativa, procura a se' o ad
altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo
di un tributo la cui entita' comporta un reato fiscale.