Art. 2. 1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore l'autorita' amministrativa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entita' comporta un reato fiscale.