Art. 4.
1.   Quando  le  informazioni  ricevute  ai  sensi  dell'articolo  IV
dell'Accordo  possono  essere  utilizzate  in procedimenti diversi da
quello  per  il quale sono state richieste, il magistrato che procede
ne  da'  immediata  comunicazione  all'autorita' che le ha fornite, e
alle  sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo
729 del codice di procedura penale.
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  729  del codice di
          procedura penale:
              "Art.   729 (Utilizzabilita'  degli  atti  assunti  per
          rogatoria). - 1.   Qualora  lo  Stato  estero  abbia  posto
          condizioni   alla  utilizzabilita'  degli  atti  richiesti,
          l'autorita'  giudiziaria  e'  vincolata al rispetto di tali
          condizioni.
              2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".