Art. 5.
1.  Il  Ministro  della  giustizia  provvede  sulla consegna dei beni
indicati   all'articolo   VIII   dell'Accordo,   sentita  l'autorita'
giudiziaria  procedente  e  previo  provvedimento di cessazione delle
misure  cautelari  cui  eventualmente siano sottoposti e, nel caso di
beni  assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita
l'eventuale amministrazione competente.