Art. 6.
1.  Gli  atti  compiuti  congiuntamente con l'autorita' straniera o a
norma  dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se
compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.
2.  Nel  caso  di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti
compiuti  sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice
di procedura penale.