Art. 8.
1.   Quando   lo  Stato  richiesto  ha  comunicato  di  accettare  il
procedimento  penale  a  norma  dell'articolo  XXVI  dell'Accordo, il
giudice,  anche  a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero,
dispone  con  ordinanza  la  sospensione  del procedimento penale. E'
tuttavia  fatto  salvo  il previo compimento di atti urgenti e di cui
non sia possibile la ripetizione.
2.  Ogni  sei  mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del
procedimento,  o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice
verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.
3.  La  sospensione  e' revocata con ordinanza quando risulta che nei
confronti   dell'imputato   deve   essere   pronunciata  sentenza  di
proscioglimento o di non luogo a procedere.
4.   Nelle   ipotesi   di  cui  al  paragrafo  2  dell'articolo  XXVI
dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.