Art. 2 (L) 
            Competenze delle regioni e degli enti locali 
 
  1. Le regioni esercitano la  potesta'  legislativa  concorrente  in
materia  edilizia  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali   della
legislazione statale  desumibili  dalle  disposizioni  contenute  nel
testo unico. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva,  nel
rispetto e nei limiti degli statuti di  autonomia  e  delle  relative
norme di attuazione. 
  3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente  testo  unico,
attuative  dei  principi  di  riordino  in  esso  contenuti,  operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario,  fino  a
quando esse non si adeguano ai principi medesimi. 
  4. I comuni,  nell'ambito  della  propria  autonomia  statutaria  e
normativa di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia. 
  5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono  essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato  di  funzioni  e
compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli
enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in
vigore.