Art. 3 (L) 
                Definizioni degli interventi edilizi 
               (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 
 
  1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
    a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento  e  sostituzione
delle finiture degli edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
    b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le  opere  e  le
modifiche  necessarie  per  rinnovare  e   sostituire   parti   anche
strutturali degli edifici, nonche'  per  realizzare  ed  integrare  i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che  non  alterino  i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche delle destinazioni di uso; 
    c) "interventi di restauro e di  risanamento  conservativo",  gli
interventi edilizi rivolti a conservare  l'organismo  edilizio  e  ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici,  formali  e  strutturali
dell'organismo stesso, ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi
compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,   il
ripristino e il rinnovo  degli  elementi  costitutivi  dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori  e  degli  impianti  richiesti
dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi  estranei
all'organismo edilizio; 
    d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli  interventi
rivolti a trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante  un  insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio  in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi  comprendono
il ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento  di  nuovi
elementi   ed   impianti.    Nell'ambito    degli    interventi    di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli  consistenti
nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un  fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime  e  caratteristiche
dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 
    e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione 
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie 
    definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi 
      tali: 
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o 
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli  interventi  pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6); 
      e.2) gli interventi di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune; 
      e.3) la realizzazione di infrastrutture e  di  impianti,  anche
per  pubblici  servizi,  che  comporti  la  trasformazione   in   via
permanente di suolo inedificato; 
      e.4)  l'installazione  di  torri  e   tralicci   per   impianti
radio-ricetrasmittenti   e   di   ripetitori   per   i   servizi   di
telecomunicazione; 
      e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi genere, quali  roulottes,  campers,  case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non  siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 
      e.6) gli interventi pertinenziali che le norme  tecniche  degli
strumenti urbanistici, in relazione alla  zonizzazione  e  al  pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino  come  interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la  realizzazione  di  un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 
      e.7) la realizzazione di depositi di merci o di  materiali,  la
realizzazione di impianti per  attivita'  produttive  all'aperto  ove
comportino l'esecuzione di  lavori  cui  consegua  la  trasformazione
permanente del suolo inedificato; 
    f)  gli  "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",  quelli
rivolti a sostituire  l'esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei  lotti,  degli  isolati  e
della rete stradale. 
  2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono  sulle  disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta
ferma la  definizione  di  restauro  prevista  dall'articolo  34  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.