Art. 4 (L)
                    Regolamenti edilizi comunali
              (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

  1.  Il  regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2,
comma  4,  deve  contenere la disciplina delle modalita' costruttive,
con    particolare    riguardo    al    rispetto    delle   normative
tecnico-estetiche,  igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e vivibilita'
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
  2.  Nel  caso  in  cui  il  comune intenda istituire la commissione
edilizia,   il   regolamento  indica  gli  interventi  sottoposti  al
preventivo parere di tale organo consultivo.