Art. 5 (R) 
                   Sportello unico per l'edilizia 
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5  e
6, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  1993,  n.
        493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 
 
  1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa,  provvedono,  anche  mediante   esercizio   in   forma
associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II del  decreto
legislativo  18   agosto   2000,   n.   267,   ovvero   accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia'  esistenti,  a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,  che
cura tutti i  rapporti  fra  il  privato,  l'amministrazione  e,  ove
occorra, le altre amministrazioni tenute  a  pronunciarsi  in  ordine
all'intervento edilizio oggetto della  richiesta  di  permesso  o  di
denuncia di inizio attivita'. 
  2. Tale ufficio provvede in particolare: 
    a) alla ricezione delle  denunce  di  inizio  attivita'  e  delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia,  ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
    b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di  un  archivio  informatico  contenente  i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi  abbia  interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni  sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili  informazioni
utili disponibili; 
    d) all'adozione, nelle medesime  materie,  dei  provvedimenti  in
tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque  vi
abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
    e) al rilascio dei permessi  di  costruire,  dei  certificati  di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti  le  prescrizioni
normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere
urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di  qualsiasi  altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli  interventi  di  trasformazione
edilizia del territorio; 
    f) alla cura dei  rapporti  tra  l'amministrazione  comunale,  il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in  ordine
all'intervento  edilizio  oggetto  dell'istanza   o   denuncia,   con
particolare riferimento agli  adempimenti  connessi  all'applicazione
della parte seconda del testo unico. 
  3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1  acquisisce  direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente: 
    a) il parere  dell'A.S.L.  nel  caso  in  cui  non  possa  essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma
1; 
    b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in  ordine  al
rispetto della normativa antincendio. 
  4.  L'ufficio  cura  altresi'  gli  incombenti  necessari  ai  fini
dell'acquisizione, anche mediante  conferenza  di  servizi  ai  sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque  denominati,  necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel  novero  di
detti assensi rientrano, in particolare: 
    a) le autorizzazioni  e  certificazioni  del  competente  ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in  zone  sismiche  di  cui
agli articoli 61, 94 e 62; 
    b) l'assenso dell'amministrazione  militare  per  le  costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato  o
a stabilimenti militari,  di  cui  all'articolo  16  della  legge  24
dicembre 1976, n. 898; 
    c) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione  doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle  zone
di salvaguardia in  prossimita'  della  linea  doganale  e  nel  mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
    d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le  costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; 
    e) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti  per  gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli  21,
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,  fermo
restando che, in caso di  dissenso  manifestato  dall'amministrazione
preposta  alla  tutela  dei  beni  culturali,  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
    f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia  di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in  cui
vi  sia  stato  l'adeguamento  al   piano   comprensoriale   previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per  l'attivita'  edilizia  nella
laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di  Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; 
    g) il parere dell'autorita'  competente  in  tema  di  assetti  e
vincoli idrogeologici; 
    h) gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie,  ferroviarie,
portuali ed aeroportuali; 
    i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  in  tema  di  aree  naturali
protette. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.