ART. 2.
        (Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione -
         Delega al Governo in materia di tutela ambientale).

   1.  Gli  imprenditori  che aderiscono ai programmi di emersione di
cui   all'articolo   1  possono  regolarizzare  i  loro  insediamenti
produttivi,  accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del
decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758, esteso anche alle
violazioni   amministrative   e  penali  in  materia  ambientale  che
determinano   solo   lesione   di  interessi  amministrativi  e  sono
caratterizzate  dalla  messa  in  pericolo  e  non  dal danno al bene
protetto.  Sono  sempre  esclusi  i  casi  di esecuzione di lavori di
qualsiasi   genere   su   beni   culturali   nonche'   ambientali   e
paesaggistici,  realizzati  senza  le autorizzazioni prescritte dagli
articoli  21  e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29   ottobre   1999,   n.   490,  o  in  difformita'  dalle  medesime
autorizzazioni.
   2.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi  in  materia  di  tutela  ambientale  aventi  lo scopo di
introdurre:
   a)   una   causa  estintiva  speciale  dei  reati  ambientali,  in
connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione,
consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione
pecuniaria  amministrativa  non  inferiore  alla meta' del massimo di
quella  prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine
di  fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto
della normativa ambientale;
   b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento,
per  tutte  le  violazioni  ambientali  di  carattere amministrativo,
consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le
violazioni.
   3.  La  delega  e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
   a)  esclusione  dai  predetti  meccanismi  di  tutte le violazioni
connotate  da  danno  ambientale  cosi'  come  accertato da autorita'
pubblica competente;
   b)  semplicita'  e  rapidita'  delle procedure volte alla verifica
dell'adempimento agli ordini di fare;
   c)  automaticita'  dell'estinzione delle violazioni amministrative
in caso di ravvedimento operoso.
   4.  Al  fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di
emersione,  sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e le organizzazioni
sindacali  e  di  categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio,   il   CIPE  adotta  programmi  di
coordinamento e incentivazione delle attivita' delle autonomie locali
finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati
ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
degli insediamenti produttivi esistenti.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 20, 21 e 24 del
          decreto  legislativo  19 dicembre  1994,  n.  758,  recante
          "Modificazioni  alla disciplina sanzionatoria in materia di
          lavoro",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 gennaio
          1995, n. 21, supplemento ordinario:
              "Art.  20  (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
          la   contravvenzione   accertata,  l'organo  di  vigilanza,
          nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
          all'art.  55  del codice di procedura penale, impartisce al
          contravventore  un'apposita  prescrizione,  fissando per la
          regolarizzazione  un  termine  non  eccedente il periodo di
          tempo  tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
          a   richiesta   del   contravventore,  per  la  particolare
          complessita'      o     per     l'oggettiva     difficolta'
          dell'adempimento.  In  nessun caso esso puo' superare i sei
          mesi   .   Tuttavia,   quando  specifiche  circostanze  non
          imputabili  al  contravventore determinano un ritardo nella
          regolarizzazione,  il  termine  di  sei  mesi  puo'  essere
          prorogato   per   una   sola   volta,   a   richiesta   del
          contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
          mesi,   con   provvedimento   motivato  che  e'  comunicato
          immediatamente al pubblico ministero.
              2.  Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
          anche  al  rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
          servizio del quale opera il contravventore.
              3.  Con  la  prescrizione  l'organo  di  vigilanza puo'
          imporre  specifiche  misure  atte a far cessare il pericolo
          per  la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
          lavoro.
              4.  Resta  fermo  l'obbligo dell'organo di vigilanza di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
          alla  contravvenzione  ai sensi dell'art. 347 del codice di
          procedura penale.".
              "Art.  21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
          oltre  sessanta  giorni  dalla scadenza del termine fissato
          nella  prescrizione,  l'organo  di vigilanza verifica se la
          violazione  e'  stata  eliminata secondo le modalita' e nel
          termine indicati dalla prescrizione.
              2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede  amministrativa,  nel  termine  di  trenta giorni, una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
          scadenza  del  termine fissato nella prescrizione, l'organo
          di  vigilanza  comunica al pubblico ministero l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma.
              3.  Quando  risulta  l'inadempimento alla prescrizione,
          l'organo  di  vigilanza  ne  da'  comunicazione al pubblico
          ministero  e  al  contravventore entro novanta giorni dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione.".
              "Art.    24   (Estinzione   del   reato).   -   1.   La
          contravvenzione  si  estingue  se il contravventore adempie
          alla  prescrizione  impartita  dall'organo di vigilanza nel
          termine  ivi  fissato  e  provvede  al  pagamento  previsto
          dall'art. 21, comma 2.
              2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
          contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
              3.   L'adempimento  in  un  tempo  superiore  a  quello
          indicato   nella  prescrizione,  ma  che  comunque  risulta
          congruo   a   norma   dell'art.   20,   comma   1,   ovvero
          l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
          contravvenzione  con  modalita'  diverse da quelle indicate
          dall'organo   di   vigilanza,   sono   valutati   ai   fini
          dell'applicazione  dell'art.  162-bis del codice penale. In
          tal  caso,  la  somma  da  versare e' ridotta al quarto del
          massimo   dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
          commessa.".
              - Per   opportuna   conoscenza   si  riporta  il  testo
          dell'art.  12  del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67,
          recante  "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          23 maggio  1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997,
          n. 119):
              "Art.  12  (Disposizioni  in  materia  di sicurezza nei
          cantieri).   -   1. Sino   al   31 dicembre  1997,  per  le
          contravvenzioni  di  cui  al  decreto legislativo 14 agosto
          1996,  n.  494,  e'  raddoppiato il termine di cui al terzo
          periodo  del  comma 1 dell'art. 20, del decreto legislativo
          19 dicembre  1994,  n.  758,  ed  e' ridotta della meta' la
          somma  di  cui  all'art.  21, comma 2, del medesimo decreto
          legislativo n. 758 del 1994.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  21 e 163 del
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della legge
          8 ottobre   1997,   n.   352",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.  21  (Obblighi di conservazione). (Legge 1 giugno
          1939,  n.  1089,  articoli 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12,
          comma   1;   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          30 settembre  1963,  n. 1409, articoli 38, lettera g) e 42,
          comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          1972,  n.  3,  art.  9,  comma  1,  lettera a). - 1. I beni
          culturali  non  possono  essere demoliti o modificati senza
          l'autorizzazione del Ministero.
              2.   Essi   non  possono  essere  adibiti  ad  usi  non
          compatibili  con  il  loro  carattere  storico od artistico
          oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o
          integrita'.
              3.  Le  collezioni  non  possono, per qualsiasi titolo,
          essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma
          1.
              4.   Gli   archivi  non  possono  essere  smembrati,  a
          qualsiasi  titolo,  e  devono  essere conservati nella loro
          organicita'.  Il  trasferimento  di  complessi  organici di
          documentazione  di archivi di persone giuridiche a soggetti
          diversi   dal   proprietario,  possessore  o  detentore  e'
          subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
              5.  Lo  scarto  di  documenti  degli  archivi  di  enti
          pubblici  e  degli  archivi  privati  di notevole interesse
          storico e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente
          archivistico.".
              "Art.  163 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione
          o  in difformita' da essa). (Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          art.  20;  decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312 convertito
          con  modificazioni  nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art.
          1-sexies).    -    1.   Chiunque,   senza   la   prescritta
          autorizzazione  o  in difformita' di essa, esegue lavori di
          qualsiasi  genere  su beni ambientali e' punito con le pene
          previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
              2.  Con  la  sentenza  di  condanna  viene  ordinata la
          rimessione  in  pristino dello stato dei luoghi a spese del
          condannato.  Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
          ed  al  comune  nel  cui  territorio  e'  stata commessa la
          violazione.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".