IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e
pesche o banchi di beneficenza, nonche' dei concorsi e delle
operazioni a premio;
Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n.
1077, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole,
concorsi ed operazioni a premio;
Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n.
528, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie,
tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata
anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e
regionali;
Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle
disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi
sono costituiti da sconti di prezzo o da quantita' aggiuntive del
prodotto propagandato;
Visto l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la
disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in
occasione di feste o sagre a carattere locale, nonche' delle
sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse
dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e
regionali;
Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro
dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di
sorte locali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e
del 15 gennaio 2001;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27
settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'interno e
per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito applicativo
1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti
in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio
dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o
marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di
servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si
effettuano alle condizioni e con le modalita' di cui al presente
titolo.
2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si
applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice
civile.
3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore,
rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli
stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a
premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative
all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere
il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto
entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o
dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della
manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in
caso di ritardo e' data comunicazione agli interessati, mediante
lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento
dell'obbligazione.
4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a
favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i
rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i
lavoratori dipendenti.
5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio e'
gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche
necessarie ai fini della partecipazione stessa. E' vietata la diretta
maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.
6. Le attivita' relative allo svolgimento delle manifestazioni a
premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle
attivita' connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di
fuori del detto territorio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Gli articoli da 39 a 62 ad eccezione dell'art. 40,
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
s'intendono superate o abrogate da successivi provvedimenti
normativi; si riporta il testo dell'art. 40:
"Art. 40. - L'Intendenza di finanza puo' autorizzare
previo nulla osta della Prefettura:
1) le lotterie promosse e dirette da enti morali,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi,
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice
civile, con vendita di biglietti staccati da registri a
matrice in numero determinato, il cui importo complessivo
per ogni singola operazione non superi la somma di
L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere
limitata al territorio della provincia;
2) le tombole promosse e dirette da enti morali,
ONLUS, associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi
scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice
civile, purche' il prodotto netto di esse sia destinato a
scopi assistenziali, educativi e culturali e purche' i
premi non superino complessivamente la somma di
L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere
limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni
limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle
ricevitorie del lotto.
3) Le pesche o banchi di beneficenza promossi e
diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati
senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali,
ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e
seguenti del codice civile, purche' l'operazione sia
limitata al territorio del comune ed il ricavato non eccede
la somma di L. 100.000.000.
L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere
rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle
assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma
rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale
autorizzazione non e' richiesto il nulla osta della
prefettura.
I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3,
debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il
danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le
carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
(Omissis comma abrogato).
Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui
premi non superino complessivamente tre milioni di lire, e
n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di quindici
milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a
carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o
alle sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi
dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione
amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997,
n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette
devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza
obbligo di timbratura o punzonatura da parte
dell'Intendenza di finanza. Non si applicano alle
operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del
presente decreto e 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le disposizioni di cui al presente titolo non si
applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con
estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o
per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai
partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei
consigli regionali, purche' svolte nell'ambito di
manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.".
- Si trascrivono i testi delle disposizioni contenute
negli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio
1940, n. 1077 (Regolamento sui servizi del lotto e sul
personale delle ricevitorie):
"Art. 78. - Nessuna lotteria, tombola, pesca di
beneficenza o qualsiasi altra operazione del genere, puo'
aver luogo senza la preventiva autorizzazione nel modi
determinati dalla legge e dal presente regolamento.".
"Art. 79. - Le lotterie e le tombole da effettuarsi in
tutto il territorio dello Stato, od anche soltanto in due o
piu' province, debbono essere autorizzate con legge
speciale su proposta del Capo del Governo.
La organizzazione e lo svolgimento di tali lotterie e
tombole sono affidate all'amministrazione del lotto, salvo
che la legge di concessione non disponga diversamente, nel
qual caso all'amministrazione del lotto spetta il compito
della vigilanza e del controllo sulla esecuzione delle
predette operazioni, su quelle di estrazione ed
assegnazione dei premi.
Ciascuna lotteria o tombola suddetta e' disciplinata da
un regolamento speciale.".
"Art. 80. - Le operazioni che si effettuano nell'ambito
di una Provincia o di un comune, si distinguono in
lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.
La lotteria si effettua con biglietti staccati da
registri a matrice, distinti con numero progressivo e
concorrenti ad uno o piu' premi, secondo l'ordine di
estrazione.
La tombola si fa con cartelle portanti una data
quantita' di numeri dall'1 al 90 con premi assegnati alle
cartelle nelle quali, alla estrazione dei numeri, siansi
verificate prima le stabilite combinazioni.
Si considerano pesche o banchi di beneficenza le
vendite dei biglietti ristrette ad un solo comune, le quali
per la loro organizzazione non si prestino alla emissione
di biglietti a matrice e neppure alla preventiva
determinazione del numero dei biglietti da emettersi.".
"Art. 81. - La facolta' di autorizzare le operazioni di
cui all'articolo precedente spetta all'Intendenza di
finanza della provincia (1), nei limiti stabiliti dal
Ministro per le finanze, al principio di ogni anno, con suo
decreto nel quale sono specificati per ciascuna Provincia
il numero e la specie delle operazioni che possono essere
autorizzate in ogni anno solare.
E' in facolta' del Ministro di autorizzare altre
operazioni in aggiunta al numero fissato nel decreto di cui
al primo comma.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 82. - L'autorizzazione per qualsiasi delle
suddette operazioni non puo' essere concessa se la
Prefettura, esaminata la richiesta anche per quanto
riflette le necessita' finanziarie dell'ente e la
opportunita' di ricorrere all'operazione per farvi fronte,
non abbia dato il suo nulla osta. E' necessario, inoltre,
per il rilascio dell'autorizzazione che l'operazione sia
promossa da un ente morale legalmente riconosciuto, che il
medesimo ne assuma la direzione e che il provento
dell'operazione sia destinato a scopi educativi,
assistenziali, culturali.".
"Art. 83. - La vendita dei biglietti delle lotterie
autorizzate deve essere limitata al territorio della
provincia e l'importo complessivo dei biglietti che possono
emettersi, comunque sia frazionato il prezzo dei biglietti
stessi, non puo' superare la somma di L. 3.000.000.
Se nel periodo di tempo stabilito dal decreto di
concessione non sia stata effettuata la vendita di tutti i
biglietti emessi nel limite della somma suddetta,
l'intendente di finanza (1) ha facolta' di concedere una
proroga.
Di eguale facolta' potra' valersi il Ministro delle
finanze qualora l'autorizzazione sia stata concessa con
decreto ministeriale.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 84. - La vendita delle cartelle delle tombole
autorizzate deve essere limitata al comune in cui la
tombola si estrae e nei comuni limitrofi.
Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono
emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
possono superare nel loro complesso, la somma di L.
500.000.".
"Art. 85. - La vendita dei biglietti delle lotterie e
delle cartelle delle tombole deve essere effettuata per
mezzo dei gestori delle ricevitorie e delle collettorie del
lotto, sia nel locale dell'ufficio e sia con banchi di
vendita nelle strade e nelle piazze tenuti da agenti dei
gestori stessi. I predetti gestori non possono esimersi
dall'incarico della vendita.
Nei comuni in cui non esistono ne' ricevitorie ne'
collettorie del lotto, la vendita potra' essere effettuata
dai gestori del lotto dei comuni limitrofi, e solo nel caso
in cui non sia possibile affidare la vendita al personale
del lotto, l'ente concessionario puo' essere autorizzato
dalla Intendenza (1) a provvedere alla organizzazione della
vendita nel modo che riterra' piu' opportuno.
Il compenso spettante ai ricevitori e collettori del
lotto per la vendita dei biglietti o delle cartelle sara'
fissato con accordi diretti con gli enti interessati, ed in
caso di divergenza sara' stabilito dall'Intendente di
finanza (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 86. - La vendita a mezzo di ruote di fortuna o
con altri sistemi analoghi e' assolutamente vietata per le
operazioni a carattere provinciale e per quelle nazionali
non gestite dall'amministrazione finanziaria.".
"Art. 87. - Per le pesche e banchi di beneficenza la
vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune
in cui l'operazione si effettua ed il ricavato di essa non
puo' eccedere la somma di L. 3 000.000.
Tali operazioni non possono svolgersi nelle piazze o
strade pubbliche e debbono essere effettuate esclusivamente
a cura dell'ente concessionario. I biglietti relativi
debbono essere sottoposti a punzonatura da parte
dell'Intendenza di finanza (1).
Dev'essere presentato il piano disciplinare
dell'operazione.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 88. - (abrogato dall'art. 2, decreto del
Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).".
"Art. 89. - La tassa di lotteria sulle lotterie,
tombole e pesche di beneficenza locali, e' dovuta nella
misura del 10% sull'ammontare lordo della somma ricavata
dalla vendita dei biglietti e delle cartelle e deve
affluire all'apposito capitolo di entrata per i proventi
del lotto. Sono esenti da tale tassa le lotterie e le
pesche il cui importo non superi la somma di L. 100.000.".
(Comma abrogato dall'art. 3, decreto del Presidente
della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).
"Art. 90. - Le domande per autorizzazione di lotterie,
di tombole e pesche di beneficenza debbono essere stese in
competente carta da bollo, salvo che non sia diversamente
disposto dalle leggi speciali riguardanti gli enti
parificati all'Amministrazione dello Stato, e debbono
essere presentate all'Intendenza di finanza della provincia
(1) unendovi in duplice esemplare:
1) Per le lotterie:
a) il progetto relativo nel quale saranno indicati
la qualita' e la quantita' degli oggetti destinati in
premio, la quantita' ed il prezzo dei biglietti da
emettersi, il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti;
il luogo ed il tempo fissati per la estrazione e per la
consegna dei premi ai vincitori;
b) il modello del registro a matrice dal quale
saranno staccati i biglietti.
2) Per le tombole:
a) il progetto relativo con la specificazione dei
premi e con la indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
b) il modello di registro a madre e figlia dal
quale saranno staccate le cartelle.
3) Per le pesche di beneficenza qualora non sia
possibile la preventiva determinazione dei biglietti da
emettersi, l'ente, nella domanda per la concessione, deve
indicare con la maggiore approssimazione il numero dei
biglietti che potranno essere emessi ed il relativo
prezzo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 91. - L'aggio lordo non puo' essere inferiore
alla retribuzione iniziale corrispondente alla classe
inferiore della seconda qualifica prevista per il personale
della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati
civili dello Stato.
Ottenuto il nulla osta l'intendenza (1) rilascia il
decreto di concessione per l'operazione richiesta, previo
versamento alla sezione di tesoreria provinciale di una
cauzione in denaro o in rendita pubblica al corso di borsa
corrispondente all'ammontare della tassa di lotteria dovuta
sul ricavato presunto dalla vendita dei biglietti e delle
cartelle.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 92. - Per le lotterie d'importo superiore alla
somma di L. 1.500.000 deve essere costituita una
commissione di vigilanza composta dall'intendente di
finanza (1) o da un suo delegato, da un rappresentante
della prefettura e da un rappresentante dell'ente
concessionario. La presidenza della commissione spetta
all'intendente di finanza (1) o a chi ne fa le veci.
La commissione di vigilanza sorveglia il regolare
svolgimento dell'operazione dalla emissione dei biglietti
alla estrazione, dopo la quale si assicura che i premi
vengano regolarmente e sollecitamente rimessi ai singoli
vincitori.
Per le altre lotterie, nonche' per le tombole e le
pesche di beneficenza, l'intendente di finanza (1) delega
ad un funzionario, anche non appartenente
all'amministrazione finanziaria, la vigilanza
sull'operazione e l'assistenza all'estrazione.
L'intendente (1) deve pero', qualora sia possibile,
affidare l'incarico suddetto ad un funzionario del luogo in
cui si effettua l'operazione a fine di non aggravare le
spese dell'ente concessionario.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 93. - Il decreto di autorizzazione e' steso di
seguito alla domanda in bollo, o su foglio a parte
contenente il solo decreto, con applicazione in entrambi i
casi dell'imposta di bollo, mediante marche che dovranno
essere annullate dall'intendenza di finanza (1) che
rilascia l'autorizzazione. Il decreto deve determinare il
luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione, indicare il
numero, la data e l'importo della ricevuta del deposito
provvisorio cauzionale e provvedere alla costituzione della
commissione di vigilanza per le lotterie superiori a
L. 1.500.000".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 94. - Per le lotterie fatte con biglietti
staccati da registro a matrice, i biglietti stessi debbono
essere numerati e contrassegnati dal concessionario.
Parimenti le cartelle delle tombole debbono essere
numerate e contrassegnate dal concessionario.
L'intendenza (1) appone su ciascun biglietto di
lotteria o cartella di tombola, l'apposito bollo a secco,
sotto la sorveglianza e responsabilita' di un funzionario
delegato dall'intendente (1).
Inoltre l'Intendenza (1), nell'ultima pagina di ciascun
registro di lotteria o tombola, appone la seguente
dichiarazione: "Il presente registro n. ... compone di n.
... (in tutte lettere) biglietti (oppure cartelle) dal
progressivo numero ... al numero ... L'Intendente... (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate".
"Art. 95. - L'estrazione della lotteria e della tombola
deve essere annunziata al pubblico mediante notificazione a
cura dello stesso concessionario.
L'amministrazione provvede al rimborso delle spese
suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al
60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L.
870.000 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno
finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella
misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante
diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie con riscossione
di oltre lire 10 milioni annui. Tale rimborso non puo'
superare comunque, l'ammontare annuo singolo di lire 2
milioni".
"Art. 96. - Per le lotterie con biglietti staccati da
registri a matrice e per le tombole, il concessionario deve
consegnare prima dell'estrazione, tutti i registri, i
biglietti o cartelle all'intendente (1) o al suo delegato.
Questi si accerta che la consegna sia completa e che
tutti i registri siano contrassegnati e bollati e dichiara
nulli agli effetti del giuoco i biglietti o le cartelle
appartenenti a registri non pervenuti in tempo, dandone
avviso al pubblico prima dell'estrazione.
Effettuato il sorteggio, l'Intendenza di finanza (1)
accerta la qualita' delle cartelle o biglietti venduti e
liquida sull'importo di essi la tassa di bollo nella misura
del 10 per cento salvo il caso della esenzione prevista dal
precedente art. 89, nonche' la tassa di lotteria pure nella
misura del 10 per cento. Di tali operazioni e' compilato
processo verbale in tre originali, di cui uno e' rimesso
alla Prefettura, uno al concessionario ed uno e' trattenuto
dall'intendente (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 97. - Per le pesche o banchi di beneficenza fatte
con biglietti non staccati da registri a matrice, e'
vietato d'introdurre nelle urne altri biglietti oltre
quelli previsti nel progetto disciplinare di cui al
precedente art. 91.
L'intendente (1) o il suo delegato accerta il numero
dei biglietti venduti e la somma effettivamente introitata,
anche mediante verifica e riscontro alle casse a chiusura
delle operazioni, e liquida le tasse dovute redigendo il
verbale come al precedente articolo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 98. - Per ogni operazione autorizzata,
l'intendente (1) comunica alla Prefettura il prodotto netto
della vendita dei biglietti o delle cartelle, affinche' la
medesima accerti che tale prodotto sia voluto al fine per
il quale l'operazione e' concessa.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 99. - Entro otto giorni da quello della
estrazione della lotteria, della tombola o della pesca di
beneficenza, l'ente concessionario deve versare la tassa di
bollo presso il competente ufficio del registro e
l'ammontare della tassa di lotteria del 10 per cento alla
sezione di tesoreria provinciale: quest'ultima in conto
proventi del lotto.
La quietanza di versamento e la ricevuta della tassa di
bollo vengono dal concessionario consegnati all'intendente
di finanza (1), il quale in base a tali titoli ed alla
dimostrazione che il concessionario ha rimesso regolarmente
i premi ai vincitori, ordina lo svincolo della prestata
cauzione. Il provvedimento di svincolo non e' soggetto alle
formalita' del registro e bollo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 100. - Le spese per l'esecuzione delle lotterie,
delle tombole e delle pesche, comprese le indennita' ai
delegati governativi, sono a carico dei concessionari.".
"Art. 101. - Ai funzionari incaricati
dall'amministrazione finanziaria di esercitare la vigilanza
o di adempiere altre funzioni di loro competenza nello
svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di
beneficenza, spettano le indennita' di missione stabilite
dalle norme vigenti in materia.".
"Art. 102. - Per la bollatura da parte dell'Intendenza
di finanza (1) di biglietti delle lotterie e delle cartelle
delle tombole e dei biglietti delle pesche spetta un
compenso di lire 2 per ogni mille biglietti o cartelle.
Il punzone per la bollatura devessere tenuto
dall'intendente di finanza (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 103. - I comuni, le province e gli altri Corpi
morali che intendono valersi della facolta' di aggiungere
premi, da conferirsi in forma di lotteria, agli interessi
dei prestiti da contrarre, debbono chiedere la preventiva
autorizzazione al Ministro per le finanze.
Le operazioni di estrazione dei premi saranno
effettuate sotto il controllo di un'apposita commissione di
vigilanza della quale fara' parte un rappresentante del
Ministero delle finanze - servizi del lotto.".
"Art. 104. - Le concessioni sopradette sono esenti
dalla tassa di lotteria.".
"Art. 105. - Sono proibite le manifestazioni
pubblicitarie indette dai fabbricanti e dai commercianti
nelle quali la corresponsione dei premi sia accompagnata da
una diretta maggiorazione del prezzo dei prodotti la cui
vendita e' collegata alla manifestazione.".
"Art. 106. - Le norme dei concorsi a premi non si
applicano ai concorsi indetti per la produzione di opere
letterarie, artistiche, scientifiche, nei quali il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha
il carattere di corrispettivo di prestazione d'opera, o
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un
titolo di incoraggiamento nell'interesse della
collettivita'.".
"Art. 107. - Non sono soggette alle norme sui concorsi
e sulle operazioni a premio le offerte di premi costituiti
da oggetti di minimo valore (lapis, bandierine, temperini,
calendari e simili), sempre che la corresponsione di essi
non sia fatta in alcun modo dipendere dalla natura o dalla
entita' delle vendite cui le offerte sono accompagnate.
Non sono, inoltre, soggetti alle suddette norme gli
sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni concessi
all'atto dell'acquisto o dei successivo pagamento nelle
vendite effettuate da fabbricanti a commercianti o da
commercianti all'ingrosso a commercianti al dettaglio, in
base alle consuetudini commerciali o in base a convenzioni
ed accordi economici collettivi stipulati tra le
organizzazioni sindacali dei fabbricanti e dei
commercianti, o a singole pattuizioni contrattuali. Non
sono infine, soggetti alle suddette norme gli sconti di
prezzo e le analoghe facilitazioni accordati all'atto
dell'acquisto dai commercianti al dettaglio ai consumatori
con carattere puramente occasionale.
Sono peraltro soggetti alle norme sui concorsi e sulle
operazioni a premio gli sconti e le facilitazioni che i
commercianti al dettaglio accordano a tutti o ad alcuni
consumatori in relazione ad un qualsiasi sistema
preventivamente disposto e comunque organizzato (raccolta
di bollini, di tagliandi, di buoni di cassa, di marchette,
ecc.).".
"Art. 108. - Le manifestazioni pubblicitarie in cui i
premi vengono assegnati ai partecipanti per effetto della
sorte e della abilita' sono considerati concorsi a premi
anche quando ai partecipanti stessi non si sia imposta
alcuna condizione di acquisto di prodotti o prestazione di
servizio.".
"Art. 109. - E' richiesta un'unica autorizzazione per i
concorsi e le operazioni a premio indette dai fabbricanti e
dai commercianti a favore dei consumatori dei propri
prodotti e da svolgersi attraverso i rivenditori dei
prodotti stessi.
Ciascun rivenditore e' pero' tenuto a chiedere
separatamente la preventiva autorizzazione per i concorsi e
le operazioni a premio indette eventualmente per gli stessi
prodotti a favore dei propri clienti, sempre quando si
tratti di manifestazioni separate ed indipendenti da quelle
organizzate dai fabbricanti e dai commercianti.".
"Art. 110. - Sono considerati concorsi a sorte quelli
in cui l'attribuzione dei premi promessi si faccia
dipendere:
a) da una estrazione a sorte tanto se tale estrazione
venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad
altra estrazione o ad altra designazione che dipende dalla
sorte;
b) da qualsiasi sistema, congegno, macchina od altro
che siano organizzati in guisa da affidare unicamente
all'alea la designazione dei partecipanti cui i premi
debbono essere assegnati.
Ai concorsi a sorte sono parificati, per l'applicazione
della tassa di lotteria, i concorsi misti, quelli cioe' in
cui, oltre alla consegna di un premio di egual valore a
tutti i partecipanti, altri ne vengano assegnati di eguale
o di diverso valore ad alcuni soltanto di essi, facendone
dipendere il conferimento dalla sorte.".
"Art. 111. - Sono considerati concorsi di abilita'
quelli in cui l'aggiudicazione dei premi promessi si faccia
dipendere dalla abilita' o dalla capacita' dei concorrenti
chiamati ad esprimere giudizi relativi a determinate
manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere,
ed a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori su cui e'
riservato a terze persone od a speciali commissioni di
pronunziarsi.
Ai concorsi di abilita' sono parificati, agli effetti
della tassa di lotteria, i concorsi pronostici.".
"Art. 112. - Tanto per i concorsi che per le operazioni
a premio l'autorizzazione e' concessa direttamente a
ciascun ente o ditta promotrice, escluso qualsiasi
intermediario od organizzatore.
E' consentito tuttavia a due o piu' ditte, per economia
di spesa o per maggiore efficacia pubblicitaria, di
associarsi per svolgere la stessa operazione a premio,
consistente nella emissione dello stesso tipo di buoni,
bollini, figurine, etichette, tagliandi od altro che danno
diritto ai raccoglitori di cumularli per ottenere uno
sconto di prezzo o un premio prestabilito, ma ciascuna
ditta deve chiedere separatamente la debita autorizzazione
con obbligo ad ognuna di esse di pagare la tassa fissa ed
eventualmente quella proporzionale previste dall'art. 49
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.
Due o piu' ditte possono altresi associarsi per
svolgere il medesimo concorso a premio a sorte o di
abilita', ma ciascuna di esse deve pagare almeno il minimo
della tassa di lotteria prevista dagli articoli 45 e 47 del
suddetto regio decreto-legge.".
"Art. 113. - Nei concorsi a premio la tassa di lotteria
una volta pagata non e' piu' ripetibile, salvo che il
concorso non abbia potuto avere completa esecuzione per un
impedimento legittimo indipendente dalla volonta' o dal
fatto della ditta promotrice, nel quale caso il Ministero
delle finanze determinera' con una decisione definitiva
l'ammontare della tassa da restituirsi.
Se la durata del concorso stabilita dal decreto di
autorizzazione non e' stata sufficiente per il regolare
svolgimento della manifestazione il Ministro per le
finanze, potra', su richiesta della ditta, concedere una
proroga sempre che non vi sia lesione di diritti di
terzi.".
"Art. 114. - Nei concorsi in cui non sia possibile
stabilire fin dalla origine, nel piano della operazione, il
valore dei premi che potranno essere assegnati, in quanto
la corresponsione di essi e' subordinata al verificarsi di
determinate condizioni od avvenimenti, l'ente o la ditta
interessata deve dichiarare il valore approssimativo dei
premi che ritiene di poter distribuire alla fine
dell'operazione e su tale valore, se accettato
dall'amministrazione, viene liquidata in via provvisoria la
tassa di lotteria.
Se la dichiarazione non e' ritenuta congrua
l'Amministrazione puo' concordare il valore dei premi da
assoggettarsi a tassa in via provvisoria.".
"Art. 115. - Nel caso previsto dal precedente articolo
la ditta deve dichiarare, entro il termine di trenta giorni
dalla fine della manifestazione se questa si verifica
nell'anno solare in cui e' stata concessa l'autorizzazione,
il numero ed il valore dei premi effettivamente dovuti in
base agli impegni assunti nel piano del concorso e versare
alla Tesoreria provinciale la maggior tassa dovuta se il
predetto valore risulti superiore a quello dichiarato e
tassato in via provvisoria.
Qualora la ditta non curi di presentare la
dichiarazione finale, l'intendenza di finanza (1)
provvedera' all'accertamento d'ufficio dell'effettivo
ammontare dei premi. A tale fine essa ha facolta' di
disporre di qualsiasi mezzo d'indagine e di ispezione sia
presso le ditte che presso gli assegnatari dei premi.
Accertato il valore definitivo dei premi, l'Intendenza
(1) liquidera' la tassa dovuta in via definitiva,
notificando alla ditta l'ingiunzione di pagamento, il quale
deve effettuarsi non oltre il termine di trenta giorni
dalla notifica. Decorso inutilmente detto termine,
l'Intendenza (1) provvedera' alla riscossione coattiva del
credito erariale.
Allo stesso procedimento d'ingiunzione l'Intendenza (1)
fara' luogo nel caso che la ditta, pur avendo presentato la
dichiarazione finale, non abbia versato entro il termine di
trenta giorni dalla fine della manifestazione la maggior
tassa dovuta.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 116. - Se il valore effettivo dei premi da
erogare risultera', a chiusura della manifestazione entro
l'anno solare, inferiore a quello tassato in via
provvisoria nel decreto di autorizzazione, l'Intendenza (1)
dovra' provvedere, su richiesta di parte, alla restituzione
della maggiore tassa riscossa in sede di liquidazione
provvisoria.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 117. - Per i concorsi soggetti a conguaglio per
la liquidazione definitiva della tassa, che abbiano una
durata maggiore di un anno, le ditte non potranno ottenere
la autorizzazione a continuare la manifestazione per il
secondo anno se non provvedano:
a) ad integrare la dichiarazione provvisoria fatta
nella prima domanda di autorizzazione denunciando i premi
assegnati alla fine del primo anno solare e pagando la
eventuale maggiore tassa dovuta;
b) a pagare per il secondo anno in via provvisoria la
tassa liquidata alla fine del primo anno come alla lettera
a).".
"Art. 118. - Nel caso previsto dal precedente art. 114,
per l'esatto accertamento del valore dei premi
effettivamente da corrispondere e per la liquidazione
finale della tassa dovuta, le ditte devono tenere una
precisa ed accurata registrazione delle operazioni relative
all'assegnazione dei premi su apposito registro fornito
dall'amministrazione.
La liquidazione finale della tassa di lotteria deve
essere eseguita sul valore dei premi che debbono essere
corrisposti in base ai risultati del concorso anche se una
parte di tali premi non viene in fatto erogata per mancanza
di richiesta degli aventi diritto o per altre cause.
E' ammesso il concordato per la determinazione del
valore effettivo dei premi da assoggettarsi alla tassazione
di conguaglio. Non raggiungendosi l'accordo, la
liquidazione della tassa e' fatta con decreto del Ministro
per le finanze in base agli elementi acquisiti: contro tale
liquidazione e' ammesso il solo ricorso giudiziario ai
termini dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933.".
"Art. 119. - Per i concorsi soggetti a conguaglio il
diritto al supplemento della tassa di lotteria non
accertato e notificato dalla finanza nel termine di un anno
dalla chiusura della manifestazione decade.
Decade altresi' il diritto al rimborso non richiesto
dalla ditta entro lo stesso termine.".
"Art. 120. - Ai fini dell'applicazione del minimo di
tassa di lotteria i concorsi di cui all'art. 47 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, si debbono ritenere ultimati
con l'aggiudicazione dei premi deliberata dall'apposita
commissione senza alcun riguardo alla durata della
manifestazione.
Se pero' trattasi di concorso che si svolga nello
stesso anno solare in vari periodi ma sempre con le stesse
modalita' cosi' da costituire un'unica manifestazione, la
tassa di lotteria e' dovuta sul valore complessivo dei
premi anche se questi vengono erogati di volta in volta.".
"Art. 121. - Il reddito di ricchezza mobile da servire
di base per l'applicazione della tassa di licenza di cui
all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, e' quello che risulta inscritto nei ruoli dell'anno
per il quale viene concessa l'autorizzazione per
l'operazione a premio, anche se siano in corso
contestazioni per aumenti o diminuzioni. Nel caso in cui la
inscrizione a ruolo per il detto anno sia stata sospesa per
qualsiasi ragione, si terra' conto del reddito inscritto
nei ruoli dell'anno precedente.
Qualora l'accertamento del reddito sia in
contestazione, si terra' conto del reddito dichiarato dalla
ditta od in mancanza dall'ufficio distrettuale delle
imposte dirette, salva la facolta' alla finanza o alla
ditta di chiedere il supplemento o il rimborso parziale
della tassa di licenza entro il termine di un anno dalla
decisione che pone fine alla contestazione.
Qualora, infine, nessun accertamento sia stato
iniziato, l'amministrazione del lotto potra' concordare il
reddito approssimativo da tenersi a base per l'applicazione
della tassa di licenza.".
"Art. 122. - La tassa di licenza di cui all'art. 49 del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, si applica
nella misura fissa quando i premi offerti siano tutti di
valore non superiore al limite fissato al principio di ogni
anno solare, con decreto del Ministro per le finanze di
concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora siano offerti anche premi di valore superiore a
tale limite, si applica la tassa fissa per la massa dei
premi di valore non superiore al limite stesso, e la tassa
proporzionale del 6 per cento sull'ammontare complessivo
dei premi di valore superiore.
Nel caso in cui i premi offerti siano tutti di valore
superiore al limite innanzi detto, si applica soltanto la
tassa proporzionale del sei per cento.".
"Art. 123. - Nei casi di cui ai commi secondo e terzo
del precedente articolo, se non e' possibile determinare
fin dall'origine nel piano dell'operazione il numero ed il
valore dei premi che potranno essere corrisposti, si
applicano le stesse norme disposte per la tassa di lotteria
sui concorsi a premi negli articoli 114 e 118 del presente
regolamento.".
"Art. 124. - Le ditte che intendono svolgere
manifestazioni a premio con offerta di premi costituiti da
giuocate del lotto debbono effettuare le giuocate stesse
presso le ricevitorie del lotto e consegnare direttamente
le bollette alla loro clientela.
Solo in via eccezionale e con particolari garanzie da
stabilirsi dall'amministrazione puo' essere consentito il
rilascio di buoni o di altri documenti equipollenti in
luogo delle bollette.
Possono le ditte altresi' offrire in premio alla loro
clientela il rimborso totale o parziale delle giuocate del
lotto gia' effettuate e non risultate vincenti.".
"Art. 125. - Se i premi sono costituiti da biglietti
delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, le ditte
debbono offrire i biglietti interi alla propria clientela,
non essendo consentito di frazionare il prezzo dei
biglietti stessi con tagliandi, buoni od altri documenti
equipollenti.
L'assegnazione dei biglietti interi puo' essere
effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri
sistemi analoghi.".
"Art. 126. - Nei concorsi ed operazioni in cui i premi
siano costituiti in parte da giuocate del lotto o da
biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato ed
in parte da altri oggetti mobili, sul valore complessivo di
questi ultimi e' dovuta la tassa di lotteria o di
licenza.".
"Art. 127. - I concorsi e le operazioni a premi
effettuati da enti pubblici, istituti di beneficenza ed
associazioni per scopi educativi, culturali, assistenziali,
sono esenti da tasse anche se detti enti od associazioni
abbiano una esistenza solo di fatto a condizione che sia
assolutamente escluso nell'operazione il fine commerciale.
Per la esenzione dalla tassa dei concorsi ed operazioni
a premio effettuati dalle casse di risparmio ed istituti di
credito per incoraggiare e diffondere lo spirito di
previdenza, occorre il preventivo nulla osta
dell'ispettorato per la difesa del risparmio.".
"Art. 128. - Se i premi consistono negli stessi
prodotti fabbricati dall'industriale o venduti dal
commerciante, il valore di essi, sia per l'applicazione
della tassa proporzionale che ai fini della determinazione
del limite di valore di cui all'art. 49 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, viene fissato sulla
base del prezzo di vendita ai rivenditori.
Per i premi consistenti in oggetti acquistati, viene
considerato il prezzo risultante dalla fattura di acquisto.
In caso di controversia per la determinazione
dell'effettivo valore dei premi e' ammesso il concordato.
Non raggiungendosi l'accordo, la determinazione del valore
sara' fatta dalla competente Camera di commercio per le
operazioni che si svolgono nell'ambito di una sola
Provincia e dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale negli altri casi.".
"Art. 129. - L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata a favore di intermediari o di organizzatori.
Sono considerati intermediari od organizzatori coloro che
non sono ne' fabbricanti ne' commercianti all'ingrosso o al
dettaglio della merce per la quale s'intende effettuare il
concorso o l'operazione a premio.".
"Art. 130. - Nei concorsi i premi promessi debbono
essere tutti conferiti; quelli non richiesti dai vincitori
nel termine stabilito nel piano della manifestazione
debbono essere dalle ditte devoluti a favore dell'Ente
comunale di assistenza (1).
Per le operazioni a premio tale norma si applica
soltanto per i premi che eccedano il limite di valore
fissato annualmente ai sensi dell'art. 49 del regio
decreto-legge n. 1933 del 1938.".
(1) Ora IPAB.
"Art. 131. - I decreti di concessione sono revocati,
nei casi previsti dall'art. 55 del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, con decreto del Ministro per le finanze.
Dalla data di notificazione di tale decreto la ditta
interessata deve disporre la immediata cessazione di ogni
attivita' inerente alla manifestazione pubblicitaria
revocata, sotto pena di applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 124 del regio decreto-legge n. 1933 del
1938.".
"Art. 132. - L'ammontare della cauzione che fosse
ritenuta necessaria per garantire la corresponsione dei
premi promessi e' stabilita con lo stesso decreto che
concede l'autorizzazione.
La cauzione in danaro o in titoli dello Stato deve
essere versata, a titolo di deposito provvisorio, alla
sezione di tesoreria provinciale prima della consegna del
decreto di autorizzazione.
Lo svincolo sara' disposto dall'Intendenza di finanza
(1) non appena sara' stata offerta la dimostrazione
dell'avvenuto conferimento dei premi. Il provvedimento di
svincolo non e' soggetto alle formalita' del registro e
bollo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 133. - Nel decreto di concessione puo' essere
disposto l'intervento di un funzionario
dell'amministrazione delle finanze, sia nell'operazione di
estrazione e sia nelle apposite commissioni costituite per
l'aggiudicazione dei premi nei concorsi di abilita'.
Le indennita' spettanti ai funzionari incaricati
nonche' il compenso per la bollatura sono quegli stessi
fissati nei precedenti articoli 101 e 102 del presente
regolamento per le lotterie e tombole locali.".
"Art. 134. - Per le operazioni a premio limitate ad una
sola Provincia e non esenti da tassa ai termini dell'art.
50 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
l'autorizzazione e' concessa dall'Intendenza di finanza
della Provincia (1). La domanda di autorizzazione, redatta
su competente carta da bollo e diretta all'Intendenza di
finanza (1), deve indicare:
a) la denominazione e la sede dell'ente, della
societa' o ditta che promuove l'operazione, l'attivita'
commerciale o industriale esercitata ed in quali comuni
deve effettuarsi l'operazione;
b) il piano dettagliato dell'operazione da cui
risulti la natura e la struttura dell'operazione stessa, la
durata di essa, il numero, la qualita' ed il valore dei
premi promessi e le modalita' di distribuzione agli
assegnatari.
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
Qualora i premi in tutto o in parte, singolarmente
considerati, siano il valore superiore al limite fissato
dal decreto di cui all'art. 49 del regio decreto- legge, e
non sia possibile stabilire fin dall'origine il valore
complessivo di tali premi, ai fini dell'applicazione della
tassa proporzionale del 6 per cento, occorre dichiarare in
via provvisoria il valore dei premi stessi che si presumono
potersi erogare durante l'operazione;
c) il reddito iscritto a ruolo per l'anno in cui si
deve effettuare l'operazione a nome dell'ente, societa' o
ditta che promuove l'operazione.
Alla domanda deve essere allegata la quietanza
comprovante il versamento, a titolo di deposito
provvisorio, della somma di lire cinquanta effettuato alla
tesoreria provinciale di cui all'art. 56 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.".
"Art. 135. - Se l'operazione ha anche in parte fine
commerciale, l'intendente (1) deve sentire il parere della
Camera di commercio e solo nel caso in cui tale parere sia
favorevole puo' rilasciare il decreto di autorizzazione nel
quale determinera' anche la tassa dovuta.
La Camera di commercio deve esprimere sollecitamente il
proprio parere sui singoli casi sottoposti al suo esame
riferendosi alle concrete disposizioni del decreto
regolanti la materia e non a motivazioni generiche od
astratte.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 136. - Contro la decisione dell'intendente (1)
che nega l'autorizzazione e' ammesso ricorso al Ministro
per le finanze entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento che puo' essere effettuata
con lettera raccomandata oppure con avviso in duplice
esemplare nelle stesse forme previste per la notificazione
degli atti relativi alle imposte dirette.
Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza (1)
che lo rimette sollecitamente al Ministero debitamente
istruito.
Anche per la liquidazione della tassa fatta
dall'intendente (1) e per qualsiasi altra questione
riguardante la richiesta di autorizzazione e' ammesso
ricorso al Ministro per le finanze con lo stesso
procedimento indicato nel comma precedente.
Su tali ricorsi il Ministro per le finanze decide con
la procedura stabilita negli articoli seguenti.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 137. - Il Ministro per le finanze e' competente
ad autorizzare tutte le altre operazioni a premio e i
concorsi a premio.
Le domande di autorizzazione, redatte su competente
carta da bollo debbono essere rivolte al Ministero delle
finanze - servizi del lotto - e debbono contenere le
indicazioni specificate nelle lettere a), b) e c) del
precedente art. 136.
Le domande possono essere inviate direttamente al
Ministro per le finanze oppure presentate all'Intendenza di
finanza della provincia (1), la quale le rimette
sollecitamente al Ministero debitamente istruite.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 138. - Quando trattasi di concorsi e di
operazioni a premio di cui all'articolo precedente aventi
scopi commerciali, le domande di autorizzazione debbono
essere sottoposte all'esame dell'apposita commissione
interministeriale prevista dall'art. 58 del decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, la quale esprime il proprio
parere motivato.
Il Ministro per le finanze, previa approvazione delle
deliberazioni della commissione da parte del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale emette il decreto
relativo. In quello di autorizzazione viene liquidata la
tassa di lotteria o di licenza.".
"Art. 139. - Per le operazioni a premio soggette a
tassa di licenza nella misura fissa, l'autorizzazione non
ha validita' oltre l'anno solare nel quale viene
rilasciata.
La tassa e' dovuta per intero se l'autorizzazione e'
rilasciata nel primo semestre dell'anno, e per meta' se
viene rilasciata nel secondo semestre.
Per le operazioni a premio soggette a tassa in misura
proporzionale al valore dei premi e che abbiano una durata
oltre l'anno solare, si provvede nei modi stabiliti dagli
articoli 114 e 115 del presente regolamento.
Per i concorsi a premi, a sorte o di abilita', la
autorizzazione ha validita' per tutta la durata della
manifestazione anche se questa si protragga oltre l'anno
solare quando l'ammontare dei premi offerti sia noto fin
dalla origine, altrimenti si provvede nei modi stabiliti
dai citati articoli 114 e 115 del presente regolamento.".
"Art. 140. - Una copia autentica del decreto del
Ministro per le finanze e' rimessa all'Intendenza di
finanza della provincia (1) la quale provvede a consegnarla
alla ditta interessata qualora la richiesta sia stata
respinta.
Nel caso invece che sia stata concessa l'autorizzazione
l'Intendenza (1) consegnera' la copia del decreto su
esibizione della quietanza comprovante l'avvenuto
versamento alla Tesoreria provinciale della tassa di
lotteria o di licenza dovuta.
All'Intendenza (1) e' fatto obbligo altresi' di
vigilare sulla esatta esecuzione del decreto e sugli
adempimenti relativi.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 141. - L'opposizione di cui all'ultimo comma
dell'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
non e' ammessa contro la liquidazione della tassa fatta dal
Ministro per le finanze a seguito del ricorso prodotto
contro il provvedimento dell'intendente di finanza (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 142. - Non e' ammesso il ricorso giudiziario
contro la liquidazione della tassa fatta dall'intendente di
finanza (1) se non si sia previamente sperimentato in via
amministrativa il ricorso al Ministro per le finanze.
Contro la liquidazione della tassa fatta dal Ministro
per le finanze la ditta interessata puo' adire direttamente
l'autorita' giudiziaria, essendo facoltativa l'opposizione
prevista dall'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 143. - Il procedimento coattivo per la
riscossione della tassa di lotteria o di licenza liquidata
nel decreto del Ministro per le finanze o dell'intendente
di finanza (1) ed eventualmente non pagata dalla ditta o
dalle ditte interessate, e' quello stabilito dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Quando l'obbligo del pagamento della tassa incombe a
due o piu' ditte, l'amministrazione del lotto ha facolta'
di agire in via coattiva, per la riscossione integrale
della tassa dovuta, verso una qualsiasi delle ditte
coobbligate salvo a questa il diritto, ove abbia
soddisfatto l'intero debito, di rivalersi verso le altre
della quota da ciascuna di esse dovuta.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 144. - Gli editori dei giornali, riviste e
periodici e pubblicazioni in genere, la RAI e le
organizzazioni dipendenti non possono effettuare la
pubblicita' dei concorsi e delle operazioni a premio se
tali manifestazioni non risultino essere state autorizzate.
Le ditte debbono esibire il decreto di autorizzazione, o
copia fotografica o notarile di esso, e gli estremi del
provvedimento debbono essere citati nella pubblicita'.".
"Art. 145. - Le autorita' di pubblica sicurezza non
possono autorizzare se non venga previamente esibito il
decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile
di esso, la stampa dei manifesti, cartelli, od altro
contenenti la pubblicita' di concorsi ed operazioni a
premio nei quali debbono essere citati gli estremi del
decreto stesso.".
- Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma,
della legge 2 agosto 1982, n. 528 (modifiche al regio
decreto 19 ottobre 1938, n. 1933):
"L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere
rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle
assemblee nazionali e regionali, entro i limiti di somma
rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale
autorizzazione non e' richiesto il nulla osta della
prefettura". All'art. 41, ultimo comma, le parole:" di
L. 100.000 sono sostituite dalle parole: "di L. 500.000 .".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 4 del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384:
"4. Non sono soggette alle disposizioni sulle
operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono
costituiti da sconti di prezzo o da quantita' aggiuntive
del prodotto propagandato.".
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge
26 marzo 1990, n. 62, recante norme in materia di lotterie,
tombole e pesche:
"Art. 8. - All'art. 40 del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo
modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, sono aggiunti i seguenti commi:
le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi
non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3),
il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire,
promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e
che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono
considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla
sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai
sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di
partecipazione alle operazioni predette devono essere
contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di
timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di
finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita
delle cartelle della tombola e dei biglietti della pesca di
beneficenza, il promotore dovra' presentare all'intendenza
di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione,
allegando la quietanza di versamento della tassa di
lotteria dovuta nella misura del 10 per cento
sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano
alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41
del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni di
cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni
ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per
l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri
organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel
Parlamento o nei consigli regionali purche' svolte
nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai
partiti stessi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"4. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dall'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede
alla revisione organica della disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio nonche' delle manifestazioni di
sorte locali di cui agli articoli 39 e 62 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1933, n. 973, con
contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i
seguenti principi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle
modalita' per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni
a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, con
particolare riguardo all'individuazione dei soggetti
promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla
natura dei premi, ai meccanismi e alle modalita' di
effettuazione, alle forme di controllo delle singole
iniziative;
b) previsione della possibilita' di effettuare le
operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a)
del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da
piu' ditte in associazione tra loro; abolizione
dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle
operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali
e definizione di eventuali modalita' di comunicazione
preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle
manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori;
previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dei premi
non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui
concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello
svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di
lesione della pubblica fede e della parita' di trattamento
e di opportunita' per tutti i partecipanti, di turbamento
della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio
statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di
reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle
relative strutture amministrative e dotazioni organiche
anche a valere sul personale gia' assegnato temporaneamente
al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti
promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza
sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e
alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei
casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui
alla lettera a).".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore di ricerca scientifica
e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estender il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e successive modificazioni, e stabiliscano
altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di
settore e), nel caso di amministrazioni statali, al
Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro
il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in regime processuale transitorio
per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera b) la contrattazione sia
nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato , la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole
"concorsi unici per profilo professionale sono inserite le
seguenti: "da espletarsi a livello regionale .
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1989, 1990, 1991
del codice civile:
"Art. 1989 (Promessa al pubblico). - Colui che,
rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore
ai cui si trovi in una determinata situazione o compia una
determinata azione, e' vincolato dalla promessa non appena
questa e' resa pubblica.
Se alla promessa non e' apposto un termine, o questo
non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il
vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla
promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della
situazione o il compimento dell'azione prevista nella
promessa.".
"Art. 1990 (Revoca della promessa). - La promessa puo'
essere revocata prima della scadenza del termine indicato
dall'articolo precedente solo per giusta causa, purche' la
revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa
o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca puo' avere effetto se la
situazione prevista nella promessa si e' gia' verificata o
se l'azione e' gia' stata compiuta.".
"Art. 1991 (Cooperazione di piu persone). - Se l'azione
e' stata compiuta da piu' persone separatamente oppure se
la situazione e' comune a piu' persone, la prestazione
promessa, quando e' unica, spetta a colui che per primo ne
ha dato notizia al promittente.".