Art. 10. Adempimenti dei promotori 1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attivita' produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresi' il regolamento del concorso nonche' la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso e' effettuato da due o piu' soggetti, la comunicazione e' presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3. 2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attivita' produttive con le stesse modalita' della comunicazione del regolamento medesimo. E' vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformita' dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attivita' produttive. 3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che e' conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalita' sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento. 4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico puo' essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalita' della promessa originaria o in forme equivalenti. 5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.