Art. 10.
Adempimenti dei promotori
1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno
comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attivita'
produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo,
dallo stesso predisposto, fornendo altresi' il regolamento del
concorso nonche' la documentazione comprovante l'avvenuto versamento
della cauzione. Se il concorso e' effettuato da due o piu' soggetti,
la comunicazione e' presentata da uno solo di essi o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate
al Ministero delle attivita' produttive con le stesse modalita' della
comunicazione del regolamento medesimo. E' vietato pubblicizzare e
svolgere concorsi a premio in difformita' dal regolamento, e sue
eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attivita'
produttive.
3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio
redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della
ditta promotrice, che e' conservato presso la sede di quest'ultima
per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi
successivi alla sua conclusione. Le stesse modalita' sono osservate
in caso di eventuali modifiche al regolamento.
4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota
al pubblico puo' essere modificata se le modifiche non ledono i
diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli
interessati con le stesse modalita' della promessa originaria o in
forme equivalenti.
5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati,
diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.