Art. 11. Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario 1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio e' messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalita' di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati. 2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non e' accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonche', per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio. 3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalita' di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.