Art. 11.
 Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario
  1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio e' messo
a  disposizione  del  consumatore per una corretta informazione. Esso
contiene  l'indicazione  del soggetto o dei soggetti promotori, della
durata,  dell'ambito  territoriale,  delle  modalita'  di svolgimento
della  manifestazione,  della  natura  e  del  valore  indicativo dei
singoli  premi  messi  in  palio,  del  termine  della consegna degli
stessi,  nonche'  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi
non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.
  2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se
non   contiene   o   non   e'   accompagnato  dal  regolamento  della
manifestazione,  riporta  almeno  le condizioni di partecipazione, la
durata  della  manifestazione  nonche',  per  i concorsi a premio, il
valore complessivo dei premi messi in palio.
  3.  Sono  consentiti  messaggi  pubblicitari che, in relazione alle
diverse   caratteristiche   dei   mezzi  audiovisivi  e  degli  spazi
utilizzati,  non  contengono  tutte  le  indicazioni richieste, fatto
salvo  l'obbligo  di rinvio specifico al regolamento, con indicazione
delle  modalita'  di  acquisizione o di consultazione dello stesso da
parte dei promissari.