Art. 12. Controllo delle manifestazioni a premio 1. Il Ministero delle attivita' produttive esercita l'attivita' di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attivita' e' svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo 8, il Ministero delle attivita' produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o piu' violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e' stato gia' riportato nelle note all'art. 8.