Art. 2.
Concorsi a premio
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni
pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o piu'
partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di
acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia
organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra
estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui
caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la
designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti chiamati ad
esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni
sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o
ad eseguire lavori la cui valutazione e' riservata a terze persone o
a speciali commissioni;
d) dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti di adempiere
per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purche' le
modalita' dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente
riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano
partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.