Art. 3.
Operazioni a premio
1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario
del premio e' un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o
servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che
prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un
determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la
documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove
documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o
vendono un determinato prodotto o servizio.
2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali,
all'acquirente di uno o piu' prodotti o servizi promozionati, viene
offerta in premio la possibilita' di ottenere, dietro presentazione
di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un
contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo
scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per
cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta
promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio
consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il
valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.