Art. 3.
                         Operazioni a premio
  1.  Sono  considerate operazioni a premio, anche se il destinatario
del premio e' un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o
  servizio   promozionato,   le   manifestazioni   pubblicitarie  che
    prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un
determinato  quantitativo  di  prodotti  o di servizi e ne offrono la
documentazione  raccogliendo  e  consegnando un certo numero di prove
documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
    b)  le  offerte  di  un  regalo  a  tutti coloro che acquistano o
vendono un determinato prodotto o servizio.
  2.  Sono  considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali,
all'acquirente  di  uno o piu' prodotti o servizi promozionati, viene
offerta  in  premio la possibilita' di ottenere, dietro presentazione
di  un  numero  predeterminato  di  prove  di  acquisto e mediante un
contributo  di  spesa,  un  diverso  prodotto  o  servizio  a  prezzo
scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per
cento  del  costo  del  prodotto  o  servizio,  sostenuto dalla ditta
promotrice,  al  netto  dell'imposta  sul  valore aggiunto. Il premio
consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il
valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.