Art. 4.
P r e m i
1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di
prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del
codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva,
escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli
azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di
investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi,
inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti
delle lotterie nazionali.
2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono
costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso
le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai
promissari. I soggetti stessi possono, altresi', offrire in premio il
rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto gia' effettuate
e non risultate vincenti.
3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali
gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi
ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei
biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi puo' essere
effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi
analoghi.
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 2002 del codice
civile:
"Art. 2002 (Documenti di legittimazione e titoli
impropri). - Le norme di questo titolo non si applicano ai
documenti che servono solo a identificare l'avente diritto
alla prestazione, o a consentire il trasferimento del
diritto senza l'osservanza delle forme proprie della
cessione".