Art. 5.
          Soggetti promotori delle manifestazioni a premio
  1.  I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da
imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni
o  dei  servizi  promozionati  e dalle organizzazioni rappresentative
dell'associazionismo  economico tra imprese costituite sotto forma di
consorzi e di societa' anche cooperative.
  2.  I  concorsi  e  le operazioni a premio sono effettuati anche da
imprese  non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un
rappresentante  residente nel territorio dello Stato, nominato con le
modalita'  e  gli  effetti  di  cui  all'articolo  17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3.  I  soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od
operatori  professionali  a  rappresentarli  in tutti gli adempimenti
relativi   alle  manifestazioni,  compresa  la  domiciliazione  e  la
conservazione  di tutta la documentazione nel territorio dello Stato,
nonche' a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.
  4. In caso di manifestazione effettuata da due o piu' soggetti, gli
stessi  sono  responsabili  in solido per le obbligazioni assunte nei
confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La
responsabilita' solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o
dei  servizi  promozionati  che non hanno concorso all'organizzazione
della manifestazione.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
              "Art.  17.  -  L'imposta  e'  dovuta  dai  soggetti che
          effettuano  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
          imponibili,    i    quali   devono   versarla   all'erario,
          cumulativamente  per  tutte  le  operazioni effettuate e al
          netto  della  detrazione  prevista nell'art. 19, nei modi e
          nei termini stabiliti nel titolo secondo.
              Gli  obblighi  ed i diritti derivanti dall'applicazione
          del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate
          nel  territorio  dello Stato da o nei confronti di soggetti
          non  residenti  e  senza  stabile organizzazione in Italia,
          possono  essere  adempiuti o esercitati, nei modi ordinari,
          da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
          nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
          quale riponde in solido con il rappresentato degli obblighi
          derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina
          del   rappresentante   deve   essere  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          La   disposizione   si  applica  anche  relativamente  alle
          operazioni,  imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma,
          lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o
          con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a
          norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
              In  mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del
          comma  precedente,  gli  obblighi relativi alle cessioni di
          beni   e   alle   prestazioni  di  servizi  effettuate  nel
          territorio  dello  Stato  da soggetti residenti all'estero,
          nonche'  gli  obblighi relativi alle prestazioni di servizi
          di  cui  al  n.  2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti
          nello  Stato,  devono  essere  adempiuti  dai  cessionari o
          committenti  che  acquistino  beni  o  utilizzino i servizi
          nell'esercizio   di   imprese,   arti   o  professioni.  La
          disposizione  non  si applica relativamente alle operazioni
          imponibili  ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f),
          fatte  da  soggetti  domiciliati  o residenti o con stabili
          organizzazioni  operanti  nei territori esclusi a norma del
          primo comma dello stesso articolo.
              Le  disposizioni  del  secondo e del terzo comma non si
          applicano  per  le operazioni effettuate da o nei confronti
          di  stabili  organizzazioni in Italia di soggetti residenti
          all'estero.
              In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
          oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11), nonche' per
          le  cessioni  di  materiale  d'oro e per quelle di prodotti
          semilavorati  di  purezza pari o superiore a 325 millesimi,
          al  pagamento  dell'imposta  e'  tenuto  il cessionario, se
          soggetto  passivo  d'imposta nel territorio dello Stato. La
          fattura  emessa  dal cedente senza addebito di imposta, con
          l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  21  e
          seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
          comma,   deve   essere   integrata   dal   cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere  annotata  nel registro di cui agli articoli 23 o 24
          entro  il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
          ma  comunque  entro  quindici  giorni dal ricevimento e con
          riferimento  al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
          della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
          all'art. 25.".