Art. 5.
Soggetti promotori delle manifestazioni a premio
1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da
imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni
o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative
dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di
consorzi e di societa' anche cooperative.
2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da
imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un
rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le
modalita' e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od
operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti
relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la
conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato,
nonche' a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.
4. In caso di manifestazione effettuata da due o piu' soggetti, gli
stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei
confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La
responsabilita' solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o
dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione
della manifestazione.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 17. - L'imposta e' dovuta dai soggetti che
effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
imponibili, i quali devono versarla all'erario,
cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e
nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione
del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate
nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti
non residenti e senza stabile organizzazione in Italia,
possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari,
da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
quale riponde in solido con il rappresentato degli obblighi
derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina
del rappresentante deve essere comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
La disposizione si applica anche relativamente alle
operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma,
lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o
con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a
norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del
comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero,
nonche' gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi
di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti
nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o
committenti che acquistino beni o utilizzino i servizi
nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La
disposizione non si applica relativamente alle operazioni
imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f),
fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma dello stesso articolo.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11), nonche' per
le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura emessa dal cedente senza addebito di imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.".