Art. 6 Esclusioni 1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio: a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonche' per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita'; b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche' l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere; d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate; e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalita' eminentemente sociali o benefiche.