Art. 6
Esclusioni
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie,
artistiche o scientifiche, nonche' per la presentazione di
progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettivita';
b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi
da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti
esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni
stesse, sempreche' l'iniziativa non sia svolta per promozionare
prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da
sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere
di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di
genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli
sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o
da quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti
di minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda
in alcun modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali
le offerte stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di
enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalita'
eminentemente sociali o benefiche.