Art. 7.
Cauzione
1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi
promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a
premio prestano cauzione in misura pari:
a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi
determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa
imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle
lotterie nazionali e delle giocate del lotto;
b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo
dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non e' dovuta qualora
il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del
servizio promozionato.
2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il
valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso e' determinato
in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni
effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni
o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate
in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata
qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo
originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione
dei premi.
3. La cauzione e' prestata a favore del Ministero delle attivita'
produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione
della manifestazione. La cauzione e' prestata mediante deposito in
denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione
bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del
fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non e' richiesto
dal Ministero delle attivita' produttive l'incameramento della
cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la
cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza,
trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero
delle attivita' produttive del processo verbale di chiusura della
manifestazione, di cui all'articolo 9.
4. Il Ministero delle attivita' produttive dispone l'incameramento
della cauzione qualora:
a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal
funzionario di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni
relative alla consegna dei premi;
b) in caso di operazioni, accerti, d'ufficio o a seguito di
denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei
premi promessi.