Art. 8. Manifestazioni vietate 1. Non e' consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando: a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa; b) vi e' elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto e' superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio; c) vi e' turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari; d) vi e' lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicita' o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicita' e' vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive; e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1. 2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.
Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 124, commi 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933: "In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione da quattro a venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta del cinquanta per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni. In caso di effettuazione del concorso con modalita' difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.".