Art. 8.
                       Manifestazioni vietate
  1.  Non  e'  consentito  lo svolgimento di manifestazioni a premio,
quando:
    a)  il  congegno  dei  concorsi  e  delle operazioni a premio non
garantisce  la  pubblica  fede  e  la  parita'  di  trattamento  e di
opportunita' per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto
promotore  o  a  terzi  di influenzare l'individuazione dei vincitori
oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
    b)  vi  e'  elusione  del  monopolio  statale  dei giochi e delle
scommesse  per  la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il
prezzo  richiesto  e' superiore al valore commerciale del bene il cui
acquisto  costituisce  il  presupposto  per  la  partecipazione  alla
manifestazione a premio;
    c)  vi e' turbamento della concorrenza e del mercato in relazione
ai principi comunitari;
    d)  vi  e'  lo  scopo  di  favorire la conoscenza o la vendita di
prodotti  per  i  quali  sono  previsti, da disposizioni legislative,
divieti  alla pubblicita' o altre forme di comunicazione commerciale.
Per i beni e servizi la cui pubblicita' e' vincolata, da disposizioni
legislative,   ad   autorizzazioni  o  comunicazioni  preventive,  le
manifestazioni  a  premio  sono  svolte  solo  dopo  aver ottenuto il
provvedimento  di  autorizzazione  ovvero  sono  state  effettuate le
comunicazioni preventive;
    e)  vi  sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.
  2.  In  caso  di  svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai
sensi  del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124,
comma   1,   del  regio  decreto-legge  19  ottobre  1938,  n.  1933,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 giugno 1939, n. 973,
come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27
dicembre  1997,  n.  449. Per le violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo  10,  commi  1  e  2,  si applicano le sanzioni previste
dall'articolo  124,  commi  2  e 3, del citato regio decreto-legge n.
1933 del 1938.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 124, commi 1, 2 e 3
          del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933:
              "In  caso  di effettuazione di concorsi ed operazioni a
          premio  di  cui  e'  vietato  lo  svolgimento si applica la
          sanzione  amministrativa  da  uno  a  tre volte l'ammontare
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  e comunque non
          inferiore   a  cinque  milioni  di  lire.  La  sanzione  e'
          raddoppiata  nel  caso  in cui i concorsi e le operazioni a
          premio  siano  continuati  quando  ne  e'  stato vietato lo
          svolgimento.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  dispone che sia data notizia al pubblico,
          a  spese  del  soggetto  promotore  e attraverso i mezzi di
          informazione     individuati    dal    Ministero    stesso,
          dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
              In  caso  di  effettuazione  di concorsi a premio senza
          invio della comunicazione si applica la sanzione da quattro
          a  venti  milioni  di  lire.  La  sanzione  e'  ridotta del
          cinquanta  per  cento  nel caso in cui la comunicazione sia
          stata  inviata  successivamente all'inizio del concorso, ma
          prima che siano state constatate eventuali violazioni.
              In  caso  di  effettuazione  del concorso con modalita'
          difformi  da quelle indicate nella comunicazione si applica
          la  sanzione  amministrativa  da  due  a  dieci  milioni di
          lire.".