Art. 8.
Manifestazioni vietate
1. Non e' consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio,
quando:
a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non
garantisce la pubblica fede e la parita' di trattamento e di
opportunita' per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto
promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori
oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
b) vi e' elusione del monopolio statale dei giochi e delle
scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il
prezzo richiesto e' superiore al valore commerciale del bene il cui
acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla
manifestazione a premio;
c) vi e' turbamento della concorrenza e del mercato in relazione
ai principi comunitari;
d) vi e' lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di
prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative,
divieti alla pubblicita' o altre forme di comunicazione commerciale.
Per i beni e servizi la cui pubblicita' e' vincolata, da disposizioni
legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le
manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il
provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le
comunicazioni preventive;
e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai
sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124,
comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973,
come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n.
1933 del 1938.
Nota all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 124, commi 1, 2 e 3
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933:
"In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a
premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la
sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non
inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico,
a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di
informazione individuati dal Ministero stesso,
dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
In caso di effettuazione di concorsi a premio senza
invio della comunicazione si applica la sanzione da quattro
a venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta del
cinquanta per cento nel caso in cui la comunicazione sia
stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma
prima che siano state constatate eventuali violazioni.
In caso di effettuazione del concorso con modalita'
difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica
la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di
lire.".