Art. 9.
Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio
1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi e'
effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla
presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore
e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo
20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un
suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi
richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico
ufficiale e' affiancato da un esperto che rende apposita perizia.
2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti
tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che
la detta operazione e' effettuata in conformita' a quanto previsto
nel regolamento del concorso.
3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della
cauzione e attesta l'autenticita' delle firme apposte sulle
dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte
promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e
alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della
fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema
tipo predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, e'
trasmesso allo stesso Ministero.
Note all'art. 9:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1998.
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:
"Art. 10. - Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma di atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedano espressamente:
a) lo svolgimento di uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita' esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalita' da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori di eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS .
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statuarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti o degli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare
benefici a:
perone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
componenti collettivita' estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statuarie vi siano i propri soci, associati o partecipanti
o degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma
6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di
cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statuarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
delle attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per i quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statuarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2, 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statuarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle delle lettere h)
ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbiano la base
sociale formata per il cento per cento da cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricompresse tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.".