Art. 9.
         Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio
  1.  Nei  concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi e'
effettuata,  con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla
presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore
e  della  fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo
20,  comma  2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un
suo  delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi
richiede  particolari  conoscenze  tecniche,  il notaio o il pubblico
ufficiale e' affiancato da un esperto che rende apposita perizia.
  2.  In  caso  di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti
tra   quelli   non   vincenti,   i  soggetti  promotori  rendono  una
dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio, ai sensi del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che
la  detta  operazione  e' effettuata in conformita' a quanto previsto
nel regolamento del concorso.
  3.  Il  notaio  o  il  funzionario  verifica  la  prestazione della
cauzione   e   attesta   l'autenticita'  delle  firme  apposte  sulle
dichiarazioni   dei   soggetti  delegati  a  rappresentare  le  ditte
promotrici,  relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e
alla  eventuale  devoluzione  degli  stessi  alle  organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della
fede  pubblica  redige  processo  verbale  delle operazioni di cui ai
commi  1,  2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema
tipo   predisposto  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive,  e'
trasmesso allo stesso Ministero.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445 "Testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa"   e'   stato   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
              -  Il  testo  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112  "Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi
          dello   Stato   alle  regioni  ed  altri  enti  locali,  in
          attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
          stato   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  92  del
          21 aprile 1998.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10  del decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:
              "Art.  10.  -  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le  associazioni i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma di atto
          pubblico   o   della   scrittura   privata   autenticata  o
          registrata, prevedano espressamente:
                a) lo svolgimento di uno o piu' dei seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7)  tutela,  promozione e valorizzazione delle cose
          d'interesse  artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8)   tutela   e   valorizzazione   della  natura  e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita'  esercitata
          abitualmente,  di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  svolgono direttamente, in ambiti e secondo
          modalita'  da definire con apposito regolamento governativo
          emanato  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400;
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti maggiori  di  eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   "organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS .
              2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita' di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi  relative alle attivita' statuarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti  o degli altri soggetti indicati
          alla  lettera a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad  arrecare
          benefici a:
                perone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
          psichiche, economiche, sociali o familiari;
                componenti  collettivita'  estere, limitatamente agli
          aiuti umanitari.
              3.  Le  finalita'  di  solidarieta' sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statuarie  vi siano i propri soci, associati o partecipanti
          o  degli  altri soggetti indicati alla lettera a) del comma
          6,  se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di
          cui alla lettera a) del comma 2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale  le attivita' statuarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui  alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          delle  attivita',  esercitata  abitualmente,  di raccolta e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte  per i quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5.   Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statuarie   di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili,  di cui ai numeri 2, 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1,  lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
          ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
          a  quelle  statuarie  istituzionali,  in quanto integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito   a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio  e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
              6.  Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7.  Le  disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non si applicano alle fondazioni, e quelle delle lettere h)
          ed  i)  del  medesimo  comma  1  non si applicano agli enti
          riconosciuti  dalle  confessioni  religiose con le quali lo
          Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8.  Sono  in  ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
          alla  legge  8 novembre  1991,  n. 381, che abbiano la base
          sociale  formata  per  il  cento  per  cento da cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9.  Gli  enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e le associazioni di promozione sociale ricompresse tra gli
          enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera a)  del  comma  1; fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma  1,  agli  stessi enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600, introdotto dall'art. 25, comma
          1.
              10.  Non  si  considerano  in  ogni caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.".