IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 27 aprile
1955,  n.  547,  recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
  Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
in  data  12  settembre  1959  recante  attribuzione  dei  compiti  e
determinazione   delle  modalita'  e  delle  documentazioni  relative
all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
  Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,
la  ristrutturazione  e  la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione   di   opere  interne  ai  fabbricati,  nonche'  per  la
determinazione  delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
  Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
  Acquisito  il  parere della Camera dei deputati - XI commissione, e
del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute,
rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attivita'  produttive,  del  lavoro e delle politiche sociali e della
salute;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni  ed  ai  dispositivi  di  protezione contro le scariche
atmosferiche,  agli  impianti  elettrici  di  messa  a  terra  e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei
luoghi di lavoro.
  2.  Con  uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
delle  attivita'  produttive,  sono  dettate  disposizioni  volte  ad
adeguare  le  vigenti  prescrizioni in materia di realizzazione degli
impianti  di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano
i  dispositivi  di  protezione  contro  le scariche atmosferiche, gli
impianti  elettrici  di  messa  a  terra e gli impianti relativi alle
installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al preambolo:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "2.  -  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coninvolgenti   amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  5. In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  delle  commissioni, i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d)    riduzione    del    numero    di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla  medesima attivita', anche riunendo in un
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          delle  fasi  di  integrazione dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  anche  decisionali,  che non richiedano, in
          ragione  della  loro  specificita',  l'esercizio  in  forma
          collegiale,  e  sostituzione  degli  organi  collegiali con
          conferenze  di  servizi  o  con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g)   individuazione  delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  corrispondenti  alle  finalita' e agli obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte la fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   sull'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per
          disciplinare  i  procedimenti  di  cui  all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a)    sviluppo    e    programmazione   del   sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 254, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d)  procedure  per  il  conseguimento  del  titolo di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e)   procedure  per  l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          Costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega ovvero di legificazione necessarie alla compilazione
          di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
          riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
          presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          termine  di  sei  mesi  decorrenti dalla data di entrata in
          vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per
          la  delegificazione  delle materie di cui all'art. 4, comma
          4,  lettera  c),  non coperte da riserva assoluta di legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di  cui  al  medesimo  art.  4,  comma  4, lettera c) anche
          attraverso   le   necessarie   modifiche  internazionali  o
          abrogazioni  di  norme,  secondo  i  criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 del presente articolo".
              -  Si  riporta  il  n.  11 dell'allegato 1 della citata
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "11.  - Procedimento per la denuncia di installazioni e
          dispositivi  di protezione contro le scariche atmosferiche,
          di  dispositivi  di messa a terra di impianti elettrici, di
          impianti elettrici pericolosi:
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile
          1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
                legge 5 marzo 1990, n. 46;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 dicembre
          1991, n. 447;".
              - Il decreto ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 299
          dell'11  dicembre  1959,  reca: "Attribuzione dei compiti e
          determinazione   delle  modalita'  e  delle  documentazioni
          relative  all'esercizio  delle  verifiche  e  dei controlli
          previste  dalle  norme  di  prevenzione degli infortuni sul
          lavoro".
              -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 20
          ottobre   1998,   n.  447  "Regolamento  recante  norme  di
          semplificazione  dei  procedimenti di autorizzazione per la
          realizzazione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e  la
          riconversione  di  impianti produttivi, per l'esecuzione di
          opere  interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione
          delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".