Art. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli  seguenti  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da  attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate  provvederanno
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b)  per  evitare  disarmonie  con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  generali  dell'ordinamento interno, ivi compreso
l'ecosistema.  In  tali  casi  saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa  all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena dell'arresto congiunta a
quella  dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  rechino  un  danno di
particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  non  inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a  pericolo
interessi  diversi  da q uelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti
minimi  e  massimi  previsti,  le  sanzioni  sopra  indicate  saranno
determinate   nella   loro   entita',  tenendo  conto  della  diversa
potenzialita'  lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri di prevenzione,
controllo   o  vigilanza,  nonche'  del  vantaggio  patrimoniale  che
l'infrazione  puo'  recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse  egli  agisce.  In  ogni  caso  saranno  previste  sanzioni
identiche  a  quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per  le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  potranno  essere  previste  nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate
eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle direttive, in quanto
non  sia  possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e
21  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge  o decreto legislativo si procedera', se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti  legislativi  assicureranno  in  ogni  caso che, nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia  pienamente  conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali, i decreti legislativi individueranno,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze    delle   regioni,   le   procedure   per   salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita',
l'efficacia  e  l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.
 
          Note all'art. 2:
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli  atti normativi comunitari". Gli articoli 5 e 21 cosi'
          recitano:
              "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2.  Il  fondo di rotazione di cui al comma 1, si avvale
          di  un  apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
          la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3  ottobre 1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
              "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - Quando i
          decreti  delegati  di  cui  alla  presente  legge prevedano
          misure  di  intervento finanziario non contemplate da leggi
          vigenti  e  non  rientranti  nell'attivita' ordinaria delle
          amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede
          a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
              - La  legge  5  agosto  1978, n. 468, reca: "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio  2.  L'art.  11-ter,  comma  2, cosi'
          recita:
              "2.   I   disegni  di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari".