Art. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1.   Nell'attuazione   delle  normative  comunitarie,  gli  oneri  di
prestazioni  e  controlli  da eseguire da parte di uffici pubblici in
applicazione  delle  normative  medesime  sono  posti  a  carico  dei
soggetti  interessati  in  relazione al costo effettivo del servizio,
ove  cio'  non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.