Art. 5.
(Riordinamento  normativo  nelle  materie interessate dalle direttive
                            comunitarie).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi  2  e  3  dell'articolo  1,  entro  diciotto mesi dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole  integrazioni  e  modificazioni  necessarie  a
garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Le  disposizioni  contenute  nei  testi  unici non possono
essere  abrogate,  sospese  o  comunque  modificate  se  non  in modo
esplicito,mediante   l'indicazione   precisa  delle  disposizioni  da
abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.