Art. 6.
             (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1.  Alla  legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  1-bis,  comma  1,  dopo le parole: "alle Camere per
l'assegnazione  alle  Commissioni  parlamentari competenti, nonche'",
sono  inserite  le  seguenti:  "alla  Conferenza dei presidenti delle
regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'inoltro";
b)  all'articolo  3,  comma  1,  dopo  la  lettera  a) e' inserita la
seguente:
"a-bis)  disposizioni  modificative  o abrogative di vigenti norme di
attuazione  di  direttive  comunitarie  che  costituiscono oggetto di
procedure  di  infrazione  avviate  dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti dell'Italia;";
 
          Note all'art. 6:
              - La  legge  9  marzo 1989, n. 86 reca: "Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari".  Si riportano gli articoli 1-bis, comma 1 e 3,
          comma 1, cosi' come modificati dalla presente legge:
              "1.  I  progetti  degli  atti  normativi e di indirizzo
          degli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee,
          nonche'   gli  atti  preordinati  alla  formulazione  degli
          stessi,   e   le   loro   modificazioni,   sono  trasmessi,
          contestualmente   alla  loro  ricezione,  alle  Camere  per
          l'assegnazione  alle  commissioni  parlamentari  competenti
          nonche'  alla  Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e
          delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai fini
          dell'inoltro,  alle regioni anche a statuto speciale e alle
          province   autonome,   dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   o  dal  Ministro  competente  per  le  politiche
          comunitarie,   indicando  la  data  presunta  per  la  loro
          discussione o adozione da parte degli organi predetti".
              "1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
          all'ordinamento  comunitario e' assicurato, di norma, dalla
          legge comunitaria annuale, mediante:
                a) disposizioni  modificative  o  abrogative di norme
          vigenti in contrasto con gli obblighi indicati nell'art. 1,
          comma 1;
                a-bis) disposizioni   modificative  o  abrogative  di
          vigenti  norme  di  attuazione di direttive comunitarie che
          costituiscono  oggetto  di  procedure di infrazione avviate
          dalla  Commissione  delle  Comunita'  europee nei confronti
          dell'Italia;
                b) disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione, o
          assicurare  l'applicazione, agli atti del Consiglio o della
          Commissione  delle Comunita' europee di cui alla lettera a)
          del  comma  1  dell'art.  1, anche mediante conferimento al
          Governo di delega legislativa;
                c) autorizzazione   al  Governo  ad  attuare  in  via
          regolamentare  le  direttive  o le raccomandazioni (CECA) a
          norma dell'art. 4".