IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

   Visto  il  decreto  legislativo  del  4  agosto  1999,  n. 351, di
recepimento  della  direttiva  96/62/CE  del  Consiglio in materia di
valutazione   e   di  gestione  della  qualita'  dell'aria  ambiente,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, ed,
in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 8, comma 5;
   Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n.
400,  recante  disciplina  delle  attivita'  di Governo e ordinamento
della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 28
marzo  1983 sui limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni
e  di  esposizione  relativi  ad  inquinanti  dell'aria nell'ambiente
esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 28 maggio 1983, n. 145;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n.  203,  di  attuazione  delle  direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360  e  85/203  concernenti norme in materia di qualita' dell'aria
ambiente,   relativamente   a   specifici  agenti  inquinanti,  e  di
inquinamento   prodotto   dagli   impianti   industriali,   ai  sensi
dell'articolo  15  della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  53  alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno
1988, n. 140, ed, in particolare, gli articoli 20, 21, 22, e 23 e gli
allegati I, II, III, e IV;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991
concernente  i  criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio
1991, n. 126;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992
recante  atto  di  indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di
rilevazione   dell'inquinamento  urbano,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  15  aprile  1994
concernente  le  norme  tecniche  in materia di livelli e di stati di
attenzione  e  di  allarme  per gli inquinanti atmosferici nelle aree
urbane,  ai  sensi  degli  articoli 3 e 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203, e dell'articolo 9, del
decreto  del  Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25 novembre 1994
sull'aggiornamento  delle  norme  tecniche  in  materia  di limiti di
concentrazione  e  di  livelli  di  attenzione  e  di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura
di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del
15  aprile  1994,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 159 alla
Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;
   Vista  la  legge  21  gennaio  1994,  n.  61, recante disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994, n. 21;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n.
335, recante il regolamento concernente la disciplina delle modalita'
di   organizzazione   dell'Agenzia   nazionale   per   la  protezione
dell'ambiente  in  strutture  operative,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 6 ottobre 1997, n. 233;
   Vista  la  legge 4 novembre 1997, n. 413, sulle misure urgenti per
la  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico da benzene, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1997, n. 282;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n.
163,  recante  norme  per  l'individuazione  dei criteri ambientali e
sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione
della  circolazione,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11
giugno 1999, n. 135;
   Vista  la  direttiva  99/30/CE  del  Consiglio  del 22 aprile 1999
relativa  ai  valori  limite  di  qualita'  dell'aria ambiente per il
biossido  di  zolfo,  il  biossido  di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo, come modificata con decisione 2001/744/CE del
17 ottobre 2001;
   Vista  la  direttiva 2000/69/CE del Consiglio del 16 novembre 2000
relativa  ai  valori  limite  di  qualita'  dell'aria ambiente per il
benzene ed il monossido di carbonio;
   Vista  la decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno
scambio  reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e
dalle  singole  stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico
negli  Stati membri, come modificata con decisione 2001/752/CE del 17
ottobre 2001;
   Vista  la  decisione  2001/744/CE del 17 ottobre 2001 che modifica
l'allegato  V  della  direttiva  99/30/CE del Consiglio concernente i
valori  limite  di  qualita'  dell'aria  ambiente  per il biossido di
zolfo,  il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo;
   Considerato  che  nelle  more  dell'emanazione  del decreto di cui
all'articolo  8,  comma  5,  del  citato decreto legislativo 4 agosto
1999,  n.  351,  e'  opportuno indicare, in applicazione della citata
direttiva 99/30/CE, i casi in cui l'adozione di piani o programmi per
il raggiungimento dei valori limite non e' richiesta;
   Sentita  la  Conferenza  unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo  del  28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 gennaio
2002;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi dell'adunanza dell'11 marzo 2002;
   Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota UL/2002/2652 del 3 aprile 2002;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                             Articolo 1
                             (Finalita')

   1.  Il  presente decreto stabilisce per gli inquinanti biossido di
zolfo,  biossido  di  azoto,  ossidi di azoto, materiale particolato,
piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351:
    a) i valori limite e le soglie di allarme;
    b)  il margine di tolleranza e le modalita' secondo le quali tale
margine deve essere ridotto nel tempo;
    c)  il  termine  entro  il  quale  il  valore  limite deve essere
raggiunto;
    d)  i  criteri  per  la  raccolta  dei  dati inerenti la qualita'
dell'aria  ambiente,  i  criteri  e  le  tecniche di misurazione, con
particolare  riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti
di  campionamento,  nonche'  alle  metodiche  di  riferimento  per la
misura, il campionamento e l'analisi;
    e)  la  soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione
inferiore  e i criteri di verifica della classificazione delle zone e
degli agglomerati;
    f)  le  modalita'  per  l'informazione da fornire al pubblico sui
livelli   registrati  di  inquinamento  atmosferico  ed  in  caso  di
superamento delle soglie di allarme;
    g) il formato per la comunicazione dei dati.
   2. Resta ferma la competenza delle regioni ad emanare la normativa
di  attuazione del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, nel
rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo.
   3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in
conformita'   ai   rispettivi  statuti  ed  alle  relative  norme  di
attuazione.
 
             Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Note alle premesse:
             - L'art.  4  del  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n.
          351,   recante  "Attuazione  della  direttiva  96/62/CE  in
          materia   di  valutazione  e  di  gestione  della  qualita'
          dell'aria  ambiente",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente:
             "Art.  4  (Valori  limite,  soglie  di  allarme e valori
          obiettivo). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
          concerto   con   il  Ministro  della  sanita',  sentita  la
          Conferenza   unificata   istituita  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, in applicazione delle
          disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai
          sensi  dell'art. 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono
          recepiti:
               a) i  valori  limite  e  le  soglie  d'allarme per gli
          inquinanti elencati nell'allegato I;
               b) il   margine  di  tolleranza  fissato  per  ciascun
          inquinante  di  cui all'allegato I, le modalita' secondo le
          quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
               c) il  termine  entro  il  quale il valore limite deve
          essere raggiunto;
               d) il  valore  obiettivo  per  l'ozono e gli specifici
          requisiti   di   monitoraggio,   valutazione,  gestione  ed
          informazione.
             2.  Con  le  modalita'  di cui al comma 1 possono essere
          fissati:
               a) valori  limite  e soglie d'allarme piu' restrittivi
          di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di
          cui  al  medesimo  comma,  tenendo conto almeno dei fattori
          elencati nell'allegato II;
               b)  valori  limite  e  soglie d'allarme per inquinanti
          diversi  da  quelli  elencati  nell'allegato I, individuati
          sulla base dei criteri di cui all'allegato III;
               c) valori  obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono
          e  per  i  quali  non  sono  fissati valori limite e soglie
          d'allarme,  individuati  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'allegato IV.
             3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per
          ciascun  inquinante  per  il  quale sono previsti un valore
          limite e una soglia d'allarme:
               a) i  criteri  per  la  raccolta  dei dati inerenti la
          qualita'  dell'aria  ambiente ed i criteri e le tecniche di
          misurazione,  con  particolare riferimento all'ubicazione e
          al   numero  minimo  dei  punti  di  campionamento  e  alle
          metodiche  di riferimento per la misura, il campionamento e
          l'analisi;
               b) i  criteri  riguardanti  l'uso di altre tecniche di
          valutazione   della   qualita'   dell'aria   ambiente,   in
          particolare   la   modellizzazione,  con  riferimento  alla
          risoluzione  spaziale  per la modellizzazione, ai metodi di
          valutazione  obiettiva  ed alle tecniche di riferimento per
          la modellizzazione;
               c) la  soglia  di  valutazione superiore, la soglia di
          valutazione  inferiore  ed  i  criteri  di  verifica  della
          classificazione  delle  zone  e  degli  agglomerati al fine
          dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;
               d) le  modalita'  per  l'informazione  da  fornire  al
          pubblico,  ai sensi dell'art. 11, sui livelli registrati di
          inquinamento  atmosferico  ed  in caso di superamento delle
          soglie d'allarme;
               e) il  formato  per  la  comunicazione dei dati di cui
          all'art.  12,  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla
          Commissione europea.
             4.   Qualora  vengano  adottati  valori  limite,  valori
          obiettivo  e  soglie  di  allarme  ai  sensi del comma 2 il
          Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea".
             - L'art.  8,  comma  5, del citato decreto legislativo 4
          agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
             "5.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, sono stabiliti i criteri per
          l'elaborazione   dei  piani  e  dei  programmi  di  cui  al
          comma 3".
             - L'art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante   disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
          n. 214, e' il seguente:
             "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
             - L'art.  20 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  maggio  1988,  n.  203, concernente norme in materia di
          qualita'  dell'aria  ambiente,  relativamente  a  specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali  ai sensi dell'art. 15 della legge 16
          aprile  1987,  n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario
          n.  53  alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140,
          e' il seguente:
             "Art.  20.  - 1. La tabella A dell'allegato 1 al decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
          1983,  e'  modificata,  per  quanto riguarda il biossido di
          zolfo  ed  il  biossido  di  azoto,  dalla  tabella  di cui
          all'allegato  I,  che  si  applica  su  tutto il territorio
          nazionale".
             - L'art.  21  del  citato  decreto  del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
             "Art. 21. - 1. Per i fini indicati nel presente decreto,
          sono  fissati  i  valori guida di qualita' dell'aria per il
          biossido  di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di
          azoto riportati nell'allegato II.
             - L'art.  22  del  citato  decreto  del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
             "Art.  22.  -  1.  I metodi di prelievo ed analisi degli
          inquinanti  dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
          1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni del
          biossido  di  zolfo,  appendice 3, e del biossido di azoto,
          appendice  4,  sono, rispettivamente, sostituiti dai metodi
          riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.
             2. Ai  metodi  di  prelievo  ed analisi degli inquinanti
          dell'aria   contenuti   nell'allegato  II  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 28 marzo
          1983,  e' aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per
          la   determinazione  dell'indice  di  fumo  nero  riportato
          nell'allegato III.
             3. I  metodi  di  prelievo  ed  analisi degli inquinanti
          dell'aria   contenuti   nell'allegato  II  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 28 marzo
          1983,    relativi   alla   determinazione   del   materiale
          particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla
          determinazione  del piombo, appendice 5, sono modificati ed
          integrati dall'allegato IV".
             - L'art.  23 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
             "Art.  23.  - 1. Ai fini di verificare la corrispondenza
          di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo
          dei fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di
          particelle sospese nell'aria, le regioni devono effettuare,
          in  una  serie  di  stazioni  rappresentative,  misurazioni
          parallele  con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni
          sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'".
             - L'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
             "Art.  3.  - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente, di
          concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i
          valori  limite  ed  i  valori  guida di qualita' dell'aria,
          validi su tutto il territorio nazionale.
             2.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   i   Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la conferenza dei
          presidenti   delle   giunte   regionali,  sono  fissati  ed
          aggiornati:
               a) le linee guida per il contenimento delle emissioni,
          nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
               b) i  metodi  di  campionamento, analisi e valutazione
          degli inquinanti e dei combustibili;
               c) i   criteri   per  l'utilizzazione  delle  migliori
          tecnologie disponibili;
               d) i  criteri  temporali per l'adeguamento progressivo
          degli   impianti  esistenti  alla  normativa  del  presente
          decreto.
             3.  Fino  alle  date che saranno indicate nei decreti di
          cui  ai  commi 1  e  2,  si  applicano  le disposizioni del
          presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri  in  data  28  marzo  1983,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28
          maggio 1983.
             4.   Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', provvede:
               a) a  predisporre, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto, i criteri per
          l'elaborazione  dei piani regionali per il risanamento e la
          tutela   della   qualita'  dell'aria,  tenuto  conto  delle
          esperienze regionali gia' acquisite;
               b) a  redigere  il  piano  nazionale  di  tutela della
          qualita'  dell'aria  sulla base dei piani regionali, previa
          verifica della loro compatibilita';
               c) ad  individuare,  sentite  le  regioni interessate,
          zone   a  carattere  interregionale  nelle  quali,  per  la
          presenza  di  un maggior  inquinamento atmosferico o per le
          loro   caratteristiche   paesaggistiche   ambientali,  sono
          stabiliti  valori limite delle emissioni o valori limite di
          qualita' dell'aria piu' restrittivi;
               d) a  predisporre  i  criteri per la raccolta dei dati
          inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi
          di  rilevamento  regionali,  nonche'  una relazione annuale
          sullo  stato  della qualita' dell'aria formulata sulla base
          delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
               e) a  predispone  i criteri per l'inventario nazionale
          delle  fonti  di emissione e al suo periodico aggiornamento
          sulla base dei dati forniti dalle regioni".
             - L'art.  23 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
             "Art.  4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la
          tutela  dell'ambiente  dall'inquinamento atmosferico spetta
          alle  regioni,  che  la esercitano nell'ambito dei principi
          contenuti  nel  presente  decreto e delle altre leggi dello
          Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:
               a) la   formulazione   dei   piani   di   rilevamento,
          prevenzione,   conservazione   e  risanamento  del  proprio
          territorio,  nel  rispetto  dei  valori  limite di qualita'
          dell'aria;
               b) la   fissazione   di   valori  limite  di  qualita'
          dell'aria,  compresi  tra  i valori limite e i valori guida
          ove  determinati  dallo  Stato,  nell'ambito  dei  piani di
          conservazione  per  zone  specifiche  nelle quali ritengono
          necessario     limitare     o    prevenire    un    aumento
          dell'inquinamento  dell'aria derivante da sviluppi urbani o
          industriali;
               c) la  fissazione  dei  valori  di  qualita' dell'aria
          coincidenti  o  compresi  nei  valori guida, ovvero ad essi
          inferiori,  nell'ambito  dei piani di protezione ambientale
          per  zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare
          una speciale protezione dell'ambiente;
               d) la   fissazione   dei  valori  delle  emissioni  di
          impianti,  sulla base della migliore tecnologia disponibile
          e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei
          relativi  valori di emissione. In assenza di determinazioni
          regionali,  non  deve  comunque  essere  superato  il  piu'
          elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida,
          fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
               e) la  fissazione per zone particolarmente inquinate o
          per  specifiche  esigenze di tutela ambientale, nell'ambito
          dei  piani  di  cui  al  punto  a),  di valori limite delle
          emissioni  piu'  restrittivi dei valori minimi di emissione
          definiti nelle linee guida, nonche' per talune categorie di
          impianti  la  determinazione  di  particolari condizioni di
          costruzione o di esercizio;
               f) l'indirizzo  ed  il  coordinamento  dei  sistemi di
          controllo  e  di rilevazione degli inquinanti atmosferici e
          l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
               g) la   predisposizione  di  relazioni  annuali  sulla
          qualita'    dell'aria    da    trasmettere   ai   Ministeri
          dell'ambiente e della sanita', per i fini indicati all'art.
          3, comma 4, lettera d)".
             - L'art.  8,  comma  5, del decreto legislativo 4 agosto
          1999,  n.  351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE
          in  materia  di  valutazione  e  di gestione della qualita'
          dell'aria  ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
          ottobre 1999, n. 241 e' il seguente:
             "Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli
          sono  piu'  alti  dei  valori  limite).  -  1.  Le  regioni
          provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
          all'art.  5,  in  prima  applicazione,  e, successivamente,
          sulla  base  della  valutazione  di  cui  all'art.  6, alla
          definizione  di  una  lista  di  zone  e di agglomerati nei
          quali:
               a) i  livelli  di  uno  o  piu' inquinanti eccedono il
          valore limite aumentato del margine di tolleranza;
               b) i  livelli  di  uno o piu' inquinanti sono compresi
          tra  il  valore  limite  ed  il valore limite aumentato del
          margine di tolleranza.
             2.  Nel  caso che nessun margine di tolleranza sia stato
          fissato  per  uno  specifico  inquinante,  le  zone  e  gli
          agglomerati  nei quali il livello di tale inquinante supera
          il  valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
          di cui al comma 1, lettera a).
             3.  Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni   adottano   un   piano   o  un  programma  per  il
          raggiungimento  dei valori limite entro i termini stabiliti
          ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, lettera c). Nelle zone e
          negli  agglomerati  in  cui  il  livello di piu' inquinanti
          supera  i  valori limite, le regioni predispongono un piano
          integrato per tutti gli inquinanti in questione.
             4.  I  piani e programmi, devono essere resi disponibili
          al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
          riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
             5.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, sono stabiliti i criteri per
          l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
             6.  Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
          rischia  di essere superiore al valore limite aumentato del
          margine  di  tolleranza  o,  se  del  caso,  alla soglia di
          allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
          origine  da  uno  Stato  dell'Unione  europea, il Ministero
          dell'ambiente,   sentite  le  regioni  e  gli  enti  locali
          interessati,  provvede  alla consultazione con le autorita'
          degli  Stati  dell'Unione  europea  coinvolti allo scopo di
          risolvere la situazione.
             7.  Qualora  le  zone  di cui ai commi 1 e 2 interessino
          piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
          fra  le  regioni  interessate  che  coordinano i rispettivi
          piani".
             Nota all'art. 1:
             - Il  testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351 e' riportato nelle note alle premesse.
             Note all'art. 2:
             - L'art. 6 del decreto legislativo 1 agosto 1999, n. 351
          e' il seguente:
             "Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente).
          -  1.  Le  regioni effettuano la valutazione della qualita'
          dell'aria  ambiente  secondo  quanto stabilito dal presente
          articolo.
             2.   La  misurazione,  effettuata  in  applicazione  dei
          criteri  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  lettera  a),  e'
          obbligatoria nelle seguenti zone:
               a) agglomerati;
               b) zone   in   cui  il  livello,  durante  un  periodo
          rappresentativo,  e'  compreso  tra  il  valore limite e la
          soglia   di   valutazione   superiore  stabilita  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 3, lettera c);
               c) altre  zone  dove  tali  livelli superano il valore
          limite.
             3.  La  misurazione  puo'  essere completata da tecniche
          modellistiche   per   fornire   un   adeguato   livello  di
          informazione sulla qualita' dell'aria ambiente.
             4.  Allorche'  il  livello  risulti,  durante un periodo
          rappresentativo,  al  di  sotto della soglia di valutazione
          superiore  stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
          c),  la  misurazione  puo'  essere  combinata  con tecniche
          modellistiche   in  applicazione  dei  criteri  di  cui  al
          medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e b).
             5.  Il  solo  uso  di modelli o di metodi di valutazione
          obiettiva  in  applicazione  dei criteri di cui all'art. 4,
          comma 3, lettera b), e' consentito per valutare la qualita'
          dell'aria ambiente allorche' il livello risulti, durante un
          periodo  rappresentativo,  al  di  sotto  della  soglia  di
          valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma
          3, lettera c).
             6.  Il  comma  5 non si applica agli agglomerati per gli
          inquinanti  per  i  quali  siano state fissate le soglie di
          allarme ai sensi dell'art. 4, comma 1.
             7.  In  caso  sia  obbligatoria,  la  misurazione  degli
          inquinanti   deve  essere  effettuata  in  siti  fissi  con
          campionamento   continuo   o   discontinuo,  il  numero  di
          misurazioni   deve  assicurare  la  rappresentativita'  dei
          livelli rilevati.
             8.  La classificazione delle zone e degli agglomerati al
          fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e' riesaminata
          almeno  ogni  cinque  anni  secondo  i criteri stabiliti ai
          sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).
             9.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata  istituita  ai  sensi  del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le norme
          tecniche  per l'approvazione dei dispositivi di misurazione
          quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.
             - L'art. 2 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999,
          n. 351 e' il seguente:
             "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          si intende per:
               a) aria   ambiente:   l'aria  esterna  presente  nella
          troposfera,  ad esclusione di quella presente nei luoghi di
          lavoro;
               b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente
          o  indirettamente  dall'uomo  nell'aria  ambiente  che puo'
          avere  effetti  dannosi  sulla salute umana o sull'ambiente
          nel suo complesso;
               c) livello:  concentrazione  nell'aria  ambiente di un
          inquinante  o  deposito  di  questo su una superficie in un
          dato periodo di tempo;
               d) valutazione:  impiego  di metodologie per misurare,
          calcolare,  prevedere o stimare il livello di un inquinante
          nell'aria ambiente;
               e) valore   limite:   livello  fissato  in  base  alle
          conoscenze  scientifiche  al  fine  di evitare, prevenire o
          ridurre  gli  effetti  dannosi  sulla  salute  umana  o per
          l'ambiente  nel  suo  complesso,  tale  livello deve essere
          raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;
               f) valore   obiettivo:  livello  fissato  al  fine  di
          evitare,  a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la
          salute  umana  o  per  l'ambiente  nel  suo complesso; tale
          livello  deve  essere  raggiunto  per  quanto possibile nel
          corso di un dato periodo;
               g) soglia  di allarme: livello oltre il quale vi e' un
          rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve
          durata   e   raggiunto  il  quale  si  deve  immediatamente
          intervenire a norma del presente decreto;
               h) margine  di  tolleranza:  la percentuale del valore
          limite  nella  cui  misura tale valore puo' essere superato
          alle condizioni stabilite dal presente decreto;
               i) zona:  parte del territorio nazionale delimitata ai
          fini del presente decreto;
               l) agglomerato:  zona  con una popolazione superiore a
          250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a
          250.000  abitanti,  con  una densita' di popolazione per km
          (elevato  a)  2 tale da rendere necessaria la valutazione e
          la  gestione  della  qualita' dell'aria ambiente a giudizio
          dell'autorita' competente;
               m) soglia  di  valutazione superiore: un livello al di
          sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con
          le  tecniche  di  modellizzazione  al  fine  di valutare la
          qualita' dell'aria ambiente;
               n) soglia  di  valutazione inferiore: un livello al di
          sotto  del  quale  e'  consentito  ricorrere  soltanto alle
          tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di
          valutare la qualita' dell'aria ambiente".