Articolo 2
                            (Definizioni)

   1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
   a)  "ossidi  di  azoto": la somma di monossido e biossido di azoto
   effettuata  in  parti  per  miliardo  ed espressa come biossido di
   azoto in microgrammi per metro cubo;
   b)  PM10:  la  frazione  di  materiale particolato sospeso in aria
   ambiente  che  passa attraverso un sistema di separazione in grado
   di  selezionare  il materiale particolato di diametro aerodinamico
   di 10 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%;
   c)  PM2,5:  la  frazione  di materiale particolato sospeso in aria
   ambiente  che  passa attraverso un sistema di separazione in grado
   di  selezionare  il materiale particolato di diametro aerodinamico
   di 2,5 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%;
   d)  misurazione  in siti fissi: una misurazione effettuata a norma
   dell'articolo  6,  comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
   n. 351;
   e)  evento  naturale:  eruzioni  vulcaniche,  attivita'  sismiche,
   attivita'   geotermiche,  incendi  spontanei,  eventi  di  elevata
   ventosita',   risospensione  atmosferica  (quale  si  verifica  ad
   esempio  in  condizioni  di  persistente  siccita' accompagnata da
   stabilita'  atmosferica)  e  trasporto  di  materiale  particolato
   naturale da regioni aride;
   f)  livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante in
   un  dato  periodo  di  tempo,  espressa secondo l'unita' di misura
   indicata negli allegati da I a VI.
   2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.