Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) "ossidi di azoto": la somma di monossido e biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo; b) PM10: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 10 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%; c) PM2,5: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 2,5 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%; d) misurazione in siti fissi: una misurazione effettuata a norma dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; e) evento naturale: eruzioni vulcaniche, attivita' sismiche, attivita' geotermiche, incendi spontanei, eventi di elevata ventosita', risospensione atmosferica (quale si verifica ad esempio in condizioni di persistente siccita' accompagnata da stabilita' atmosferica) e trasporto di materiale particolato naturale da regioni aride; f) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unita' di misura indicata negli allegati da I a VI. 2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.