Articolo 3 (Valutazione dei livelli) 1. I criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio sono stabiliti nell'allegato VIII. 2. Il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti di cui al comma 1, da installare in ciascuna zona o agglomerato al cui interno tale misurazione e' obbligatoria ed e' la sola fonte di dati, e' stabilito nell'allegato IX. 3. Nelle zone e negli agglomerati in cui l'informazione proveniente dai punti di campionamento in siti fissi e' completata da altre fonti di informazione, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione, il numero di punti di campionamento in siti fissi da installare, anche quando inferiore al numero minimo di cui al comma 2, e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono, in ogni caso, consentire di determinare i livelli degli inquinanti di cui al comma 1, nel rispetto dell'allegato VIII, sezione I, e dell'allegato X, sezione I. 4. Per le zone e gli agglomerati per le quali la misurazione non e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' consentito ricorrere a tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva. 5. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3; lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono essere utilizzate tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva validate secondo procedure documentate o certificate da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. 6. Gli obiettivi per la qualita' dei dati da utilizzare nei programmi di assicurazione di qualita' sono stabiliti nell'allegato X, sezione I.
Nota all'art. 3: - La lettera b) comma 3, dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note alle premesse.