Articolo 4
(Criteri di verifica della classificazione   delle   zone   e   degli
                            agglomerati)

   1.   La   verifica   della  classificazione  delle  zone  e  degli
agglomerati  ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4
e  5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' effettuata in
base ai requisiti dell'allegato VII, sezione II.
   2. La classificazione di cui al comma 1 e' riesaminata almeno ogni
5   anni.   Il   riesame   e'  anticipato  nel  caso  di  cambiamenti
significativi  delle  attivita'  che  influenzano i livelli nell'aria
ambiente  di biossido di zolfo, di biossido di azoto, di benzene o di
monossido  di  carbonio,  oppure, se del caso, di ossidi di azoto, di
materiale particolato o di piombo.
 
             Nota all'art. 4:
             -  I  commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351 sono riportati nelle note alle premesse.
             Note all'art. 5:
               -  L'art.  5  del  citato decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351 e' il seguente:
             "Art.   5   (Valutazione   preliminare   della  qualita'
          dell'aria  ambiente).  - 1. Entro dodici mesi dalla data di
          emanazione  del  decreto  di  cui  all'art.  4, comma 1, in
          continuita'  con  l'attivita'  di elaborazione dei piani di
          risanamento  e  tutela  della  qualita'  dell'aria  di  cui
          all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          24 maggio  1988,  n.  203, ove non siano disponibili misure
          rappresentative,   dei  livelli  degli  inquinanti  di  cui
          all'allegato  1  per  tutte  le  zone e gli agglomerati, le
          regioni  e  le  province  autonome provvedono ad effettuare
          misure   rappresentative,   utilizzando  i  dispositivi  di
          misurazione   previsti  dalla  normativa  vigente,  nonche'
          indagini  o  stime,  al fine di valutare preliminarmente la
          qualita'   dell'aria  ambiente  ed  individuare,  in  prima
          applicazione,  le  zone  di  cui  agli  articoli  7, 8 e 9,
          tenendo  conto delle direttive tecniche emanate con decreto
          del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro
          della  sanita',  sentita la Conferenza unificata, entro tre
          mesi   dalla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.".
             -  L'art.  12  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351 e' il seguente:
             "Art.  12  (Trasmissione  delle  informazioni).  - 1. Le
          regioni   trasmettono   al  Ministero  dell'ambiente  e  al
          Ministero   della  sanita',  per  il  tramite  dell'Agenzia
          nazionale  per  la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo
          il formato stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
          e):
               a) per le zone di cui all'art. 8, comma 1:
             1)  entro  sei  mesi  dalla  fine  di  ciascun  anno, il
          rilevamento  di  livelli che superano i valori limite oltre
          il  margine  di  tolleranza,  le date o i periodi in cui il
          superamento  si e' verificato, nonche' i valori registrati.
          La   medesima   comunicazione  deve  essere  trasmessa  con
          riferimento  al  superamento  del  valore  limite  per  gli
          inquinanti per i quali non e' stato stabilito un margine di
          tolleranza;
             2)  entro  sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi
          di ciascun superamento;
             3)  entro  diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il
          quale  sono stati registrati i livelli di cui al numero 1),
          i piani e i programmi di cui all'art. 8, comma 3;
             4)  ogni  tre anni a decorrere dalla prima comunicazione
          di  cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma
          in corso di attuazione;
               b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco
          delle zone e degli agglomerati di cui all'art. 8, commi 1 e
          2, e all'art. 9.
             L'ANPA   trasmette   tali   informazioni   al  Ministero
          dell'ambiente e al Ministero della sanita'.
             2.  Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
          europea:
               a) entro  nove  mesi  dalla  fine  di  ciascun anno le
          informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2),
          e lettera b);
               b) entro  due anni dalla fine dell'anno in cui si sono
          registrati  i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero
          1),  i  piani  e i programmi di cui al comma 1, lettera a),
          numero 3);
               c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento
          del piano o programma in corso di attuazione;
               d)  ogni  tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di
          ciascun   triennio,  le  informazioni  che  sintetizzano  i
          livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone
          e  negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro
          della   relazione   settoriale  di  cui  all'art.  4  della
          direttiva  91/692/CEE  del  Consiglio del 23 dicembre 1991,
          per  la  standardizzazione  e  la  razionalizzazione  delle
          relazioni   relative  all'attuazione  di  talune  direttive
          concernenti l'ambiente;
               e) i   metodi  utilizzati  per  la  valutazione  della
          qualita' dell'aria ambiente di cui all'art. 5.
             3.   Il   Ministero  dell'ambiente,  di  intesa  con  il
          Ministero  della sanita', comunica alla Commissione europea
          i laboratori e gli organismi incaricati di:
               a) approvare i dispositivi di misurazione;
               b)  garantire la qualita' delle misurazioni effettuate
          dai  dispositivi  di misurazione, accertando il rispetto di
          tale qualita', in particolare mediante controlli effettuati
          nel  rispetto,  tra  l'altro,  dei  requisiti  delle  norme
          europee in materia di garanzia della qualita';
               c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
               d)  coordinare  sul territorio italiano i programmi di
          garanzia  della  qualita'  su scala comunitaria organizzati
          dalla Commissione europea.
             Tali  informazioni  devono  essere  rese  accessibili al
          pubblico". Nota all'art. 9:
             - L'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
          e' riportato nelle note all'art. 2.