Articolo 5
                  (Trasmissione delle informazioni)

   1. Le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela
del   territorio   e  al  Ministero  della  salute,  per  il  tramite
dell'agenzia  nazionale  dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, i
metodi   seguiti   per  la  valutazione  preliminare  della  qualita'
dell'aria ambiente, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, entro:
a) 3  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto per
   biossido  di  azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale
   particolato e piombo;
b) il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio.
   2.  Contestualmente  alla  comunicazione  di  cui all'articolo 12,
comma  1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n.  351,  le  regioni  comunicano  al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio, per il tramite dell'ANPA, le informazioni di
cui all'allegato X, sezione II.
   3.  La  prima  trasmissione delle informazioni di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrata
come previsto al comma 2, e' relativa:
a) all'anno  2001 per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di
   zolfo, materiale particolato e piombo;
b) all'anno 2003 per il benzene e il monossido di carbonio.
   4.  Nell'allegato XII e' riportato il formato per la comunicazione
delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punti
1)  e 2), e lettera b) del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
integrate  come  previsto  dal comma 2, nonche' delle informazioni di
cui  agli  articoli  12  e  24 del presente decreto, relativamente a:
biossido  di  azoto,  ossidi  di  azoto, biossido di zolfo, materiale
particolato e piombo.