IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto della Costituzione; 
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) e,
in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, e  l'allegato  B,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea; 
  Vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio del  22  settembre  1994,
relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo  o  di  una
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori  nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2002; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2002; 
  Sulla proposta dei Ministri per  le  politiche  comunitarie  e  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  legislativo  e'  inteso  a  migliorare  il
diritto all'informazione e alla consultazione  dei  lavoratori  nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 
  2.  E'  istituito  un  Comitato  aziendale  europeo   (di   seguito
denominato Cae) o una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori in ogni impresa o in  ciascun  gruppo  di  imprese  di
dimensioni comunitarie in cui cio' sia richiesto secondo la procedura
prevista dall'articolo 5  e  seguenti  al  fine  di  informare  e  di
consultare i lavoratori nei termini,  con  le  modalita'  e  con  gli
effetti previsti dal presente decreto. 
  3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorche' un gruppo  di
imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
lettera d), comprenda una o piu' imprese  o  gruppi  di  imprese  che
hanno  dimensioni  comunitarie  ai  sensi  dell'articolo  2,comma  1,
lettere b) o d), il Cae viene istituito a livello del  gruppo,  salvo
disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 9. 
  4. Fatto salvo un campo di applicazione piu' ampio in virtu'  degli
accordi di cui all'articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e  la
portata delle procedure per l'informazione  e  la  consultazione  dei
lavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato  nel  comma
1, riguardano, nel caso  di  un'impresa  di  dimensioni  comunitarie,
tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso  di  un
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti
parte  del  gruppo,  ivi  situate,  secondo  le  definizioni  di  cui
all'articolo 2. 
  5. Il presente decreto non si applica al personale navigante  della
marina mercantile. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  quinto  comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - I commi 1 e 2 dell'art. 1  della  legge  29  dicembre
          2000, n. 422 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - legge comunitaria 2000), cosi' recitano: 
              "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, i decreti legislativi recanti  le  norme  occorrenti
          per dare attuazione alle direttive comprese  negli  elenchi
          di cui agli allegati A e B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.". 
              - L'allegato B della  citata  legge  n.  422  del  2000
          riporta l'elenco delle direttive  da  attuare  con  decreto
          legislativo. 
              - La direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre
          1994, riguardante l'istituzione di  un  comitato  aziendale
          europeo  o  di  una  procedura  per  l'informazione  e   la
          consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi  di
          imprese di  dimensioni  comunitarie,  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 30 settembre 1994, n. L 254.