Art. 10.
             (Coordinamento dei controlli di frontiera)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito,  ove necessario, il
Comitato  nazionale  per  l'ordine  e la sicurezza pubblica, emana le
misure  necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera  marittima  e  terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove  altresi'  apposite misure di coordinamento tra le autorita'
italiane  competenti  in  materia di controlli sull'immigrazione e le
autorita'    europee    competenti    in    materia    di   controlli
sull'immigrazione  ai  sensi  dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
 
             Note all'art. 10:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del decreto
          legislativo  25  luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.   11   (Potenziamento   e   coordinamento  dei
          controlli  di  frontiera). 1. Il Ministro dell'interno e il
          Ministro  degli  affari  esteri  adottano il piano generale
          degli    interventi    per    il    potenziamento   ed   il
          perfezionamento,   anche   attraverso  l'automazione  delle
          procedure,   delle   misure   di  controllo  di  rispettiva
          competenza,  nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi
          informativi   di   livello  extranazionale  previsti  dagli
          accordi  o  convenzioni  internazionali  in  vigore e delle
          disposizioni  vigenti  in  materia  di  protezione dei dati
          personali.
                 1-bis.   Il   Ministro  dell'interno,  sentito,  ove
          necessario,   il  Comitato  nazionale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza  pubblica,  emana  le  misure  necessarie  per il
          coordinamento   unificato  dei  controlli  sulla  frontiera
          marittima  e  terrestre  italiana. Il Ministro dell'interno
          promuove  altresi'  apposite misure di coordinamento tra le
          autorita'  italiane  competenti  in  materia  di  controlli
          sull'immigrazione  e  le  autorita'  europee  competenti in
          materia    di    controlli   sull'immigrazione   ai   sensi
          dell'Accordo  di  Schengen, ratificato ai sensi della legge
          30 settembre 1993, n. 388.
                 2.  Delle  parti  di  piano  che  riguardano sistemi
          informativi  automatizzati e dei relativi contratti e' data
          comunicazione   all'Autorita'   per   l'informatica   nella
          pubblica amministrazione.
                 3.  Nell'ambito  e  in  attuazione  delle  direttive
          adottate   dal  Ministro  dell'interno,  i  prefetti  delle
          province  di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
          delle   regioni   interessate   alla   frontiera  marittima
          promuovono  le  misure  occorrenti per il coordinamento dei
          controlli  di  frontiera  e  della  vigilanza  marittima  e
          terrestre,  d'intesa  con  i  prefetti delle altre province
          interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di
          polizia  di  frontiera,  nonche'  le  autorita' marittime e
          militari  ed  i  responsabili  degli  organi di polizia, di
          livello  non  inferiore a quello provinciale, eventualmente
          interessati,    e   sovrintendendo   all'attuazione   delle
          direttive emanate in materia.
                 4.  Il  Ministero degli affari esteri e il Ministero
          dell'interno  promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
          con   i   Paesi   interessati,   al   fine   di  accelerare
          l'espletamento   degli  accertamenti  ed  il  rilascio  dei
          documenti    eventualmente    necessari    per   migliorare
          l'efficacia  dei  provvedimenti previsti dal presente testo
          unico,   e  per  la  reciproca  collaborazione  a  fini  di
          contrasto  dell'immigrazione  clandestina. A tale scopo, le
          intese  di  collaborazione  possono prevedere la cessione a
          titolo  gratuito  alle  autorita'  dei Paesi interessati di
          beni  mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
          nei  limiti  delle  compatibilita' funzionali e finanziarie
          definite  dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e,  se  si  tratta  di  beni,  apparecchiature o
          servizi  accessori forniti da altre amministrazioni, con il
          Ministro competente.
                 5.  Per  le finalita' di cui al comma 4, il Ministro
          dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
          interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
          mezzi  tecnici  e  logistici  necessari,  per  acquistare o
          ripristinare   i   beni  mobili  e  le  apparecchiature  in
          sostituzione  di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
          per  fornire  l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
          tratta  di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
          amministrazioni,  i programmi sono adottati di concerto con
          il Ministro competente.
                 6.  Presso  i  valichi  di  frontiera  sono previsti
          servizi  di  accoglienza  al fine di fornire informazioni e
          assistenza  agli stranieri che intendano presentare domanda
          di  asilo  o  fare  ingresso  in Italia per un soggiorno di
          durata  superiore  a  tre  mesi.  Tali servizi sono messi a
          disposizione,  ove  possibile,  all'interno  della  zona di
          transito.".
                 -   La  legge  30  settembre  1993,  n.  388,  reca:
          "Ratifica  ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del
          Governo  della  Repubblica italiana all'accordo di Schengen
          del  14  giugno  1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
          economica   del   Benelux,  della  Repubblica  federale  di
          Germania    e    della    Repubblica    francese   relativo
          all'eliminazione  graduale  dei  controlli  alle  frontiere
          comuni,  con  due  dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
          adesione  della Repubblica italiana alla convenzione del 19
          giugno  1990  di  applicazione del summenzionato accordo di
          Schengen,   con   allegate  due  dichiarazioni  unilaterali
          dell'Italia  e  della  Francia,  nonche' la convenzione, il
          relativo   atto  finale,  con  annessi  l'atto  finale,  il
          processo  verbale  e la dichiarazione comune dei Ministri e
          Segretari  di  Stato firmati in occasione della firma della
          citata  convenzione  del  1990,  e  la dichiarazione comune
          relativa  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo di adesione
          summenzionato;   c)   dell'accordo  tra  il  Governo  della
          Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
          relativo  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo di cui alla
          lettera  b);  tutti  atti  firmati  a Parigi il 27 novembre
          1990".