Art. 11.
          (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

   1.  All'articolo  12 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
violazione  delle  disposizioni  del presente testo unico compie atti
diretti  a  procurare  l'ingresso  nel  territorio dello Stato di uno
straniero  ovvero  atti  diretti  a  procurare l'ingresso illegale in
altro  Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza  permanente,  e' punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine  di  trarre  profitto  anche  indiretto,  compie  atti diretti a
procurare   l'ingresso  di  taluno  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione  delle  disposizioni  del  presente  testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
e'  cittadina  o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con
la  reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro
per  ogni  persona.  La  stessa  pena  si  applica quando il fatto e'
commesso  da  tre  o  piu' persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi  internazionali  di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti";
   c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
   "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
   a)  il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
   b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e'
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
   c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e'
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
   3-ter.  Se  i  fatti  di  cui  al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare  persone  da  destinare  alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano  l'ingresso  di  minori da
impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
si  applica  la  pena della reclusione da cinque a quindici anni e la
multa di 25.000 euro per ogni persona.
   3-quater.  Le  circostanze  attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo  98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti  rispetto  a  queste  e  le diminuzioni di pena si operano
sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
   3-quinquies.  Per  i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono  diminuite  fino  alla  meta' nei confronti dell'imputato che si
adopera   per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze  ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia
o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova
decisivi  per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
   3-sexies.  All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26  luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies  del  codice  penale" sono inserite le seguenti: "nonche'
dall'articolo  12,  commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
   d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
   "9-bis.  La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare  territoriale  o  nella  zona  contigua,  una nave, di cui si ha
fondato  motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito  di  migranti,  puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono  rinvenuti  elementi  che  confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
   9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali   in   materia  di  difesa  nazionale,  possono  essere
utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
   9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al  di  fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della  Marina  militare,  anche  da  parte  delle navi in servizio di
polizia,   nei   limiti   consentiti   dalla   legge,   dal   diritto
internazionale  o  da  accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte  la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
   9-quinquies.  Le  modalita'  di intervento delle navi della Marina
militare  nonche'  quelle  di  raccordo con le attivita' svolte dalle
altre  unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
   dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  infrastrutture  e  dei
   trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano,  in  quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo".
 
             Note all'art. 11:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del decreto
          legislativo  25  luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.   12   (Disposizioni  contro  le  immigrazioni
          clandestine).  -  1. Salvo  che  il  fatto costituisca piu'
          grave  reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
          presente  testo  unico  compie  atti  diretti  a  procurare
          l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  di uno straniero
          ovvero  atti  diretti  a  procurare  l'ingresso illegale in
          altro  Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha
          titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione
          fino  a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
          persona.
                 2.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 54
          del  codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
          soccorso  e  assistenza  umanitaria  prestate in Italia nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato.
                 3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque,  al  fine  di  trarre  profitto  anche indiretto,
          compie  atti  diretti  a procurare l'ingresso di taluno nel
          territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
          presente   testo   unico,  ovvero  a  procurare  l'ingresso
          illegale  in  altro  Stato  del  quale  la  persona  non e'
          cittadina  o  non  ha  titolo  di  residenza permanente, e'
          punito  con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
          multa  di  15.000  euro per ogni persona. La stessa pena si
          applica  quando  il fatto e' commesso da tre o piu' persone
          in  concorso  tra loro o utilizzando servizi internazionali
          di  trasporto  ovvero  documenti  contraffatti o alterati o
          comunque illegalmente ottenuti.
                 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
                   a)  il  fatto  riguarda l'ingresso o la permanenza
          illegale  nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o piu'
          persone;
                   b)   per  procurare  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale  la persona e' stata esposta a pericolo per la sua
          vita o la sua incolumita';
                   c)   per  procurare  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale  la  persona  e'  stata  sottoposta  a trattamento
          inumano o degradante.
                 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
          fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
          comunque   allo  sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano
          l'ingresso  di minori da impiegare in attivita' illecite al
          fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
          reclusione  da  cinque a quindici anni e la multa di 25.000
          euro per ogni persona.
                 3-quater.  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da
          quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti
          con  le  aggravanti  di  cui  ai  commi  3-bis e 3-ter, non
          possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
          queste  e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
          di  pena  risultante dall'aumento conseguente alle predette
          aggravanti.
                 3-quinquies.   Per  i  delitti  previsti  dai  commi
          precedenti  le  pene  sono  diminuite  fino  alla meta' nei
          confronti  dell'imputato  che  si  adopera  per evitare che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria  nella  raccolta  di elementi di prova decisivi
          per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
          cattura  di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
                 3-sexies.  All'art.  4-bis,  comma 1, terzo periodo,
          della   legge   26 luglio   1975,   n.  354,  e  successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  "609-octies  del  codice
          penale"  sono  inserite le seguenti: "nonche' dall'art. 12,
          commi  3,  3-bis  e 3-ter del testo unico di cui al decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
                 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
          l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
          di  trasporto  utilizzato  per  i medesimi reati, anche nel
          caso  di  applicazione della pena su richiesta delle parti.
          Nei   medesimi   casi  si  procede  comunque  con  giudizio
          direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
                 5.  Fuori  dei casi previsti dai commi precedenti, e
          salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave reato,
          chiunque,  al  fine  di  trarre  un ingiusto profitto dalla
          condizione  di  illegalita'  dello  straniero o nell'ambito
          delle  attivita'  punite  a  norma  del  presente articolo,
          favorisce  la  permanenza  di  questi  nel territorio dello
          Stato  in  violazione delle norme del presente testo unico,
          e'  punito  con  la reclusione fino a quattro anni e con la
          multa fino a lire trenta milioni.
                 6.  Il  vettore  aereo,  marittimo  o  terrestre, e'
          tenuto  ad  accertarsi  che lo straniero trasportato sia in
          possesso   dei   documenti  richiesti  per  l'ingresso  nel
          territorio  dello  Stato,  nonche' a riferire all'organo di
          polizia  di  frontiera  dell'eventuale presenza a bordo dei
          rispettivi  mezzi  di  trasporto  di stranieri in posizione
          irregolare.  In caso di inosservanza anche di un solo degli
          obblighi  di  cui al presente comma, si applica la sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire un
          milione  a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
          trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione
          da  uno  a  dodici  mesi,  ovvero  la revoca della licenza,
          autorizzazione   o  concessione  rilasciata  dall'autorita'
          amministrativa      italiana     inerenti     all'attivita'
          professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si
          osservano  le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689.
                 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
          contrasto    delle   immigrazioni   clandestine,   disposte
          nell'ambito  delle  direttive  di cui all'art. 11, comma 3,
          gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
          province  di  confine  e  nelle  acque territoriali possono
          procedere  al  controllo  e  alle  ispezioni  dei  mezzi di
          trasporto  e  delle  cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale  regime  doganale,  quando,  anche  in relazione a
          specifiche  circostanze  di  luogo  e  di tempo, sussistono
          fondati  motivi  che  possano essere utilizzati per uno dei
          reati   previsti  dal  presente  articolo.  Dell'esito  dei
          controlli  e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
          appositi  moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
          procuratore  della  Repubblica  il quale, se ne ricorrono i
          presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
          Nelle   medesime   circostanze  gli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
          l'osservanza  delle disposizioni di cui all'art. 352, commi
          3 e 4 del codice di procedura penale.
                 8.  I  beni  sequestrati  nel corso di operazioni di
          polizia  finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione dei
          reati   previsti   dal  presente  articolo,  sono  affidati
          dall'autorita'    giudiziaria    procedente   in   custodia
          giudiziale,  salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
          organi  di  polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
          in  attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
          o  ad  altri  enti  pubblici per finalita' di giustizia, di
          protezione  civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi di
          trasporto  non  possono  essere  in alcun caso alienati. Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309.
                 8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state presentate
          istanze   di  affidamento,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art.   301-bis,   comma   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43,  come modificato dall'art. 1 della legge 19 marzo 2001,
          n. 92.
                 8-ter.   La  distruzione  puo'  essere  direttamente
          disposta  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
          autorita'  da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
          giudiziaria procedente.
                 8-quater.   Con  il  provvedimento  che  dispone  la
          distruzione  ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
          le modalita' di esecuzione.
                 8-quinquies.  I beni acquisiti dallo Stato a seguito
          di  provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
          assegnati  all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
          abbiano  avuto  l'uso  ai  sensi  del  comma  8. I mezzi di
          trasporto  non  assegnati, o trasferiti per le finalita' di
          cui  al  comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in
          quanto  applicabili,  le disposizioni vigenti in materia di
          gestione e destinazione dei beni confiscati.
                 9.  Le  somme  di  denaro  confiscate  a  seguito di
          condanna  per uno dei reati previsti dal presente articolo,
          nonche'  le  somme  di  denaro  ricavate dalla vendita, ove
          disposta,   dei   beni   confiscati,   sono   destinate  al
          potenziamento  delle attivita' di prevenzione e repressione
          dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
          interventi   finalizzati   alla   collaborazione   e   alla
          assistenza  tecnicooperativa  con  le  forze di polizia dei
          Paesi  interessati.  A  tal  fine,  le somme affluiscono ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  assegnate,  sulla  base di specifiche richieste, ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
                 9-bis.  La nave italiana in servizio di polizia, che
          incontri  nel  mare territoriale o nella zona contigua, una
          nave,  di  cui  si  ha  fondato  motivo di ritenere che sia
          adibita  o  coinvolta  nel  trasporto illecito di migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti  elementi  che confermino il coinvolgimento della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato.
                 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando
          le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
          possono  essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
          cui al comma 9-bis.
                 9-quater.  I  poteri  di  cui al comma 9-bis possono
          essere  esercitati  al  di  fuori delle acque territoriali,
          oltre  che da parte delle navi della Marina militare, anche
          da  parte  delle  navi  in  servizio di polizia, nei limiti
          consentiti  dalla  legge,  dal  diritto internazionale o da
          accordi  bilaterali  o  multilaterali,  se la nave batte la
          bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
          tratti  di  una  nave  senza  bandiera  o  con  bandiera di
          convenienza.
                 9-quinquies.  Le  modalita' di intervento delle navi
          della  Marina  militare  nonche'  quelle di raccordo con le
          attivita'  svolte  dalle altre unita' navali in servizio di
          polizia  sono  definite  con  decreto interministeriale dei
          Ministri  dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
                 9-sexies.  Le  disposizioni  di cui ai commi 9-bis e
          9-quater  si  applicano, in quanto compatibili, anche per i
          controlli concernenti il traffico aereo.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4-bis, comma 1,
          della  legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
          penitenziario  e  sull'esecuzione  delle misure privative e
          limitative  della  liberta), come modificato dalla presente
          legge:
                 "1.  Fermo  quanto  stabilito  dall'art.  13-ter del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,   nella   legge   15 marzo   1991,   n.  82,
          l'assegnazione  al lavoro all'esterno, i permessi premio, e
          le  misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
          della  legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la
          liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti
          e   internati   per   delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dall'art.  416-bis  del codice penale
          ovvero  al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
          previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui
          agli  articoli  416-bis e 630 del codice penale, 291-quater
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica  23  gennaio  1973, n. 43 e all'art. 74, decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309,
          solo  nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano
          con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta
          di  detenuti  o  internati per uno dei predetti delitti, ai
          quali  sia stata applicata una delle circostanze attenuanti
          previste  dagli  articoli  62,  numero 6), anche qualora il
          risarcimento  del  danno  sia  avvenuto dopo la sentenza di
          condanna,  o  114 del codice penale, ovvero la disposizione
          dell'art.  116,  secondo  comma,  dello  stesso  codice,  i
          benefici  suddetti  possono  essere  concessi  anche  se la
          collaborazione  che  viene  offerta  risulti oggettivamente
          irrilevante  purche' siano stati acquisiti elementi tali da
          escludere  in  maniera  certa l'attualita' dei collegamenti
          con  la  criminalita'  organizzata.  Quando  si  tratta  di
          detenuti  o internati per delitti commessi per finalita' di
          terrorismo  o  di eversione dell'ordinamento costituzionale
          ovvero  di  detenuti  o internati per i delitti di cui agli
          articoli  575,  628,  terzo  comma,  629, secondo comma del
          codice  penale,  291-ter  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43,   416  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti
          previsti  dal  libro  II, titolo XII, capo III, sezione I e
          dagli    articoli   609-bis,   609-quater,   609-quinquies,
          609-octies del codice penale nonche' dall'art. 12, commi 3,
          3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
          25  luglio  1998,  n. 286 e all'art. 73, limitatamente alle
          ipotesi  aggravate  ai  sensi  dell'art.  80,  comma 2, del
          predetto  testo  unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  309  del  1990,  i benefici suddetti
          possono  essere  concessi solo se non vi sono elementi tali
          da  far  ritenere  la  sussistenza  di  collegamenti con la
          criminalita' organizzata o eversiva".