Art. 12.
                     (Espulsione amministrativa)

   1.  All'articolo  13 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  L'espulsione  e'  disposta  in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da  parte  dell'interessato.  Quando  lo  straniero  e'  sottoposto a
procedimento  penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere,  il  questore,  prima  di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla  osta  all'autorita'  giudiziaria,  che  puo'  negarlo  solo in
presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento  della  responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato  o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della  persona  offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e'
sospesa  fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle  esigenze  processuali.  Il  questore,  ottenuto il nulla osta,
provvede  all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro  quindici  giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa  della  decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore
puo'  adottare  la  misura  del  trattenimento  presso  un  centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
   "3-bis.  Nel  caso  di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la  misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni  per  le  quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
   3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero  sottoposto  a  procedimento  penale,  dopo  che  sia stata
revocata  o  dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia  cautelare  in  carcere  applicata  nei  suoi  confronti. Il
giudice,  con  lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione  della  misura,  decide  sul  rilascio  del  nulla  osta
all'esecuzione  dell'espulsione.  Il  provvedimento e' immediatamente
comunicato al questore.
   3-quater.  Nei  casi  previsti  dai  commi  3,  3-bis  e 3-ter, il
giudice,  acquisita  la  prova  dell'avvenuta  espulsione,  se non e'
ancora  stato  emesso  il  provvedimento  che  dispone  il  giudizio,
pronuncia  sentenza  di  non luogo a procedere. E' sempre disposta la
confisca  delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del
codice  penale.  Si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
   3-quinquies.  Se  lo  straniero  espulso  rientra illegalmente nel
territorio  dello  Stato  prima  del  termine  previsto  dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
straniero  era  stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima  della  custodia  cautelare,  quest'ultima  e' ripristinata a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
   3-sexies.  Il  nulla  osta all'espulsione non puo' essere concesso
qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407,
comma  2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura  penale,  nonche'
dall'articolo 12 del presente testo unico";
   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.   L'espulsione   e'   sempre   eseguita   dal   questore   con
accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza  pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5";
   d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  Nei  confronti  dello  straniero  che  si  e'  trattenuto nel
territorio  dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di
validita'  da  piu'  di  sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello  Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento  immediato  alla frontiera dello straniero, qualora
il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento";
   e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere presentato
unicamente  il  ricorso  al tribunale in composizione monocratica del
luogo  in  cui  ha  sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il
termine  e'  di  sessanta  giorni  dalla  data  del  provvedimento di
espulsione.  Il  tribunale  in  composizione  monocratica  accoglie o
rigetta  il  ricorso,  decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni  caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il
ricorso  di  cui  al  presente  comma  puo' essere sottoscritto anche
personalmente,   ed   e'   presentato  anche  per  il  tramite  della
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di
destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata,  e'  autenticata  dai  funzionari  delle  rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita'
e  ne  curano  l'inoltro  all'autorita'  giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia  munito  di  procura speciale rilasciata avanti all'autorita'
consolare.  Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a
spese  dello  Stato,  e,  qualora  sia sprovvisto di un difensore, e'
assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
penale,  di  cui  al  decreto  legislativo  28  luglio  1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete";
   f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
   g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
   "13.  Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
caso  di  trasgressione  lo  straniero e' punito con l'arresto da sei
mesi  ad  un  anno  ed  e'  nuovamente  espulso  con  accompagnamento
immediato alla frontiera.
   13-bis.   Nel   caso   di  espulsione  disposta  dal  giudice,  il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da
uno  a  quattro  anni.  La stessa pena si applica allo straniero che,
gia'  denunciato  per  il  reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
   13-ter.  Per  i  reati  di  cui  ai  commi  13  e 13-bis e' sempre
consentito   l'arresto   in   flagranza   dell'autore  del  fatto  e,
nell'ipotesi  di cui al comma 13-bis, e' consentito il fermo. In ogni
caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
   h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
   "14.  Salvo  che  sia  diversamente disposto, il divieto di cui al
comma  13  opera  per  un  periodo  di  dieci  anni.  Nel  decreto di
espulsione  puo'  essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso
non  inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".
 
             Note all'art. 12:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art. 13 (Espulsione amministrativa) - 1. Per motivi
          di  ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
          dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello straniero
          anche  non  residente  nel  territorio dello Stato, dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
          e al Ministro degli affari esteri.
                 2.  L'espulsione  e' disposta dal prefetto quando lo
          straniero:
                   a) e'   entrato   nel   territorio   dello   Stato
          sottraendosi  ai  controlli  di  frontiera  e  non e' stato
          respinto ai sensi dell'art. 10;
                   b) si  e'  trattenuto  nel  territorio dello Stato
          senza  aver  chiesto  il  permesso di soggiorno nel termine
          prescritto,   salvo   che   il   ritardo   sia   dipeso  da
          forza maggiore,  ovvero  quando il permesso di soggiorno e'
          stato  revocato  o  annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
          sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
                   c) appartiene  a  taluna  delle categorie indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
                 3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
          motivato  immediatamente  esecutivo,  anche se sottoposto a
          gravame  o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
          straniero  e'  sottoposto  a  procedimento  penale e non si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta  all'autorita'  giudiziaria,  che puo' negarlo solo in
          presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali  concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
          per  reati  connessi, e all'interesse della persona offesa.
          In  tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
          a  quando  l'autorita'  giudiziaria  comunica la cessazione
          delle  esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
          osta,  provvede  all'espulsione  con le modalita' di cui al
          comma 4.   Il   nulla  osta  si  intende  concesso  qualora
          l'autorita'  giudiziaria non provveda entro quindici giorni
          dalla  data di ricevimento della richiesta. In attesa della
          decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'
          adottare  la  misura  del trattenimento presso un centro di
          permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
                 3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
          il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
          salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
          carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
          procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
          quali  il  nulla  osta  puo'  essere  negato  ai  sensi del
          comma 3.
                 3-ter.   Le   disposizioni  di  cui  al  comma 3  si
          applicano  anche  allo  straniero sottoposto a procedimento
          penale,  dopo  che  sia stata revocata o dichiarata estinta
          per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
          carcere  applicata  nei  suoi confronti. Il giudice, con lo
          stesso   provvedimento  con  il  quale  revoca  o  dichiara
          l'estinzione  della  misura,  decide sul rilascio del nulla
          osta  all'esecuzione  dell'espulsione.  Il provvedimento e'
          immediatamente comunicato al questore.
                 3-quater.  Nei  casi  previsti  dai commi 3, 3-bis e
          3-ter,   il   giudice,  acquisita  la  prova  dell'avvenuta
          espulsione,  se non e' ancora stato emesso il provvedimento
          che  dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
          procedere.  E'  sempre  disposta  la  confisca  delle  cose
          indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale.
          Si  applicano  le  disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
          13-ter e 14.
                 3-quinquies.   Se   lo   straniero  espulso  rientra
          illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
          quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
          l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
          era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
          penale.
                 3-sexies.  Il  nulla  osta  all'espulsione  non puo'
          essere  concesso  qualora si proceda per uno o piu' delitti
          previsti  dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di
          procedura  penale,  nonche' dall'art. 12 del presente testo
          unico.
                 4.  L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
          accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
          ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
                 5.   Nei   confronti   dello  straniero  che  si  e'
          trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
          soggiorno  e'  scaduto  di  validita'  da  piu' di sessanta
          giorni  e  non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
          contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
          entro  il  termine  di quindici giorni. Il questore dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
                 5-bis.  Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
          comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
          dalla   sua  adozione  all'ufficio  del  Procuratore  della
          Repubblica  presso il tribunale territorialmente competente
          il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento
          alla frontiera. Il procuratore della Repubblica, verificata
          la  sussistenza  dei  requisiti, convalida il provvedimento
          entro  le quarantotto ore successive alla comunicazione. Il
          provvedimento e' immediatamente esecutivo.
                 6. Abrogato
                 7.  Il  decreto  di espulsione e il provvedimento di
          cui  al  comma 1  dell'art.  14,  nonche'  ogni  altro atto
          concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola.
                 8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione puo' essere
          presentato   unicamente   il   ricorso   al   tribunale  in
          composizione   monocratica   del   luogo  in  cui  ha  sede
          l'autorita'  che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di
          sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
          Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta
          il  ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
          ogni  caso,  entro  venti giorni dalla data di deposito del
          ricorso.  Il  ricorso  di cui al presente comma puo' essere
          sottoscritto  anche  personalmente,  ed e' presentato anche
          per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
          italiana  nel  Paese di destinazione. La sottoscrizione del
          ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata
          dai   funzionari   delle   rappresentanze   diplomatiche  o
          consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne
          curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
          ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
          legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
          avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
          ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
          qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
          difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
          iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
                 9. Abrogato.
                 10. Abrogato.
                 11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
          del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.
                 12.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 19, lo
          straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
          ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
          provenienza.
                 13.  Lo  straniero  espulso  non  puo' rientrare nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed
          e'  nuovamente  espulso  con accompagnamento immediato alla
          frontiera.
                 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
          il  trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
          reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
          allo  straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al
          comma 13  ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
          nazionale.
                 13-ter.  Per  i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e'
          sempre  consentito  l'arresto  in flagranza dell'autore del
          fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito
          il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede
          con rito direttissimo
                 14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto
          di  cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
          decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
          breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
          conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
          nel periodo di permanenza in Italia
                 15.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 5  non  si
          applicano   allo  straniero  che  dimostri  sulla  base  di
          elementi  obiettivi  di  essere giunto nel territorio dello
          Stato  prima  della  data  di entrata in vigore della legge
          6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare
          la misura di cui all'art. 14, comma 1.
                 16.  L'onere  derivante  dal  comma 10  del presente
          articolo  e'  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.