Art. 15.
            (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
                   o alternativa alla detenzione)

   1.  L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  16.  -  (Espulsione  a  titolo  di  sanzione  sostitutiva o
alternativa  alla  detenzione)  -  1.  Il  giudice,  nel  pronunciare
sentenza  di  condanna  per  un reato non colposo o nell'applicare la
pena  su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale  nei  confronti  dello  straniero che si trovi in taluna delle
situazioni  indicate  nell'articolo  13,  comma  2, quando ritiene di
dovere  irrogare  la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono  le  condizioni  per  ordinare  la sospensione condizionale
della  pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause
ostative  indicate  nell'articolo  14,  comma  1,  del presente testo
unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
   2.  L'espulsione  di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche
se  la  sentenza  non  e'  irrevocabile,  secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 4.
   3.  L'espulsione  di  cui  al comma 1 non puo' essere disposta nei
casi  in  cui  la  condanna  riguardi  uno  o  piu'  delitti previsti
dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  del codice di procedura
penale,  ovvero  i  delitti previsti dal presente testo unico, puniti
con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
   4.   Se   lo  straniero  espulso  a  norma  del  comma  1  rientra
illegalmente  nel  territorio  dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo  13,  comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal
giudice competente.
   5.  Nei  confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova  in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2,
che  deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi  in  cui  la  condanna  riguarda  uno  o  piu'  delitti previsti
dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
   6.  Competente  a  disporre  l'espulsione  di cui al comma 5 e' il
magistrato  di  sorveglianza,  che decide con decreto motivato, senza
formalita',   acquisite  le  informazioni  degli  organi  di  polizia
sull'identita'  e  sulla  nazionalita' dello straniero. Il decreto di
espulsione  e'  comunicato  allo  straniero  che, entro il termine di
dieci  giorni,  puo'  proporre  opposizione  dinanzi  al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
   7.  L'esecuzione  del  decreto  di espulsione di cui al comma 6 e'
sospesa  fino  alla  decorrenza  dei  termini di impugnazione o della
decisione  del  tribunale  di  sorveglianza  e, comunque, lo stato di
detenzione  permane  fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente  per  il  luogo  di  detenzione  dello  straniero  con  la
modalita'  dell'accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza
pubblica.
   8.  La  pena  e'  estinta  alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione  dell'espulsione  di  cui  al  comma 5, sempre che lo
straniero  non  sia  rientrato  illegittimamente nel territorio dello
Stato.  In  tale  caso,  lo  stato  di  detenzione  e' ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena.
   9.  L'espulsione  a  titolo  di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
 
             Note all'art. 15:
                 -  Per  il  testo degli articoli 13 e 14 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  v. rispettivamente
          nelle note agli articoli 12 e 13.
                 -  Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo
          dell'art. 163 del codice penale:
                 "Art.  163  (Sospensione  condizionale della pena) -
          Nel  pronunciare  sentenza  di  condanna  alla reclusione o
          all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
          pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
          ragguagliata  a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
          pena  privativa  della  liberta' personale per un tempo non
          superiore,  nel  complesso,  a  due  anni,  il giudice puo'
          ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
          termine  di  cinque anni se la condanna e' per delitto e di
          due anni se la condanna e' per contravvenzione.
                 Se  il  reato  e'  stato commesso da un minore degli
          anni  diciotto,  la sospensione puo' essere ordinata quando
          si  infligga  una pena restrittiva della liberta' personale
          non  superiore  a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che,
          sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
          dell'art.  135, sia equivalente ad una pena privativa della
          liberta'   personale   per  un  tempo  non  superiore,  nel
          complesso, a tre anni.
                 Se  il  reato  e'  stato commesso da persona di eta'
          superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
          o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
          essere  ordinata  quando  si  infligga una pena restrittiva
          della  liberta'  personale  non  superiore a due anni e sei
          mesi  ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
          pena  detentiva  e  ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
          equivalente  ad una pena privativa della liberta' personale
          per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei
          mesi.