Art. 22.
                        (Attivita' sportive)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
   "r-bis)   infermieri   professionali   assunti   presso  strutture
sanitarie pubbliche e private;";
   b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
   "5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico  nazionale italiano
(CONI),  sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali,   e'   determinato  il  limite  massimo  annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a
titolo  professionistico  o  comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni  sportive  nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI   con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministro
vigilante.  Con  la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di  assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
 
             Nota all'art. 22:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.  27 (Ingresso per lavoro in casi particolari).
          -  1.  Al  di  fuori  degli ingressi per lavoro di cui agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui  all'art.  3,  comma  4,  il  regolamento di attuazione
          disciplina  particolari modalita' e termini per il rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi  di  soggiorno  per lavoro subordinato, per ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
                   a) dirigenti  o  personale altamente specializzato
          di  societa'  aventi  sede  o  filiali  in Italia ovvero di
          uffici  di rappresentanza di societa' estere che abbiano la
          sede  principale  di  attivita' nel territorio di uno Stato
          membro  dell'Organizzazione  mondiale del commercio, ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
                   b) lettori  universitari  di  scambio  o  di madre
          lingua;
                   c) professori universitari e ricercatori destinati
          a   svolgere   in   Italia   un   incaricato  accademico  o
          un'attivita'  retribuita  di  ricerca  presso  universita',
          istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
                   d) traduttori e interpreti;
                   e) collaboratori  familiari aventi regolarmente in
          corso  all'estero  da  almeno  un  anno, rapporti di lavoro
          domestico  a  tempo  pieno  con cittadini italiani o di uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che  si  trasferiscono  in  Italia, per la prosecuzione del
          rapporto di lavoro domestico;
                   f) persone  che,  autorizzate  a  soggiornare  per
          motivi   di   formazione  professionale,  svolgano  periodi
          temporanei   di   addestramento  presso  datori  di  lavoro
          italiani   effettuando   anche  prestazioni  che  rientrano
          nell'ambito del lavoro subordinato;
                   g) lavoratori  alle dipendenze di organizzazioni o
          imprese  operanti  nel territorio italiano, che siano stati
          ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
          adempiere  funzioni  o  compiti  specifici,  per un periodo
          limitato  o  determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
          tali compiti o funzioni siano terminati;
                   h) lavoratori  marittimi  occupati  nella misura e
          con le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
                   i) lavoratori  dipendenti  regolarmente retribuiti
          da   datori   di  lavoro,  persone  fisiche  o  giuridiche,
          residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
          retribuiti,   i   quali  siano  temporaneamente  trasferiti
          dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
          straniere,  residenti  in Italia, al fine di effettuare nel
          territorio  italiano  determinate  prestazioni  oggetto  di
          contratto  di  appalto  stipulato  tra  le predette persone
          fisiche  o  giuridiche  residenti o aventi sede in Italia e
          quelle  residenti  o  aventi  sede all'estero, nel rispetto
          delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della
          legge   23 ottobre   1960,   n.   1369,   e   delle   norme
          internazionali e comunitarie;
                   l) lavoratori  occupati presso circhi o spettacoli
          viaggianti all'estero;
                   m) personale  artistico  e  tecnico per spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
                   n) ballerini,  artisti  e  musicisti  da impiegare
          presso locali di intrattenimento;
                   o) artisti  da impiegare da enti musicali teatrali
          o  cinematografici  o da imprese radiofoniche o televisive,
          pubbliche  o  private,  o  da enti pubblici, nell'ambito di
          manifestazioni culturali o folcloristiche;
                   p) stranieri   che   siano  destinati  a  svolgere
          qualsiasi   tipo  di  attivita'  sportiva  professionistica
          presso  societa'  sportive  italiane  ai  sensi della legge
          23 marzo 1981, n. 91;
                   q) giornalisti     corrispondenti    ufficialmente
          accreditati  in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
          da  organi  di  stampa  quotidiani  o  periodici, ovvero da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere;
                   r) persone   che,  secondo  le  norme  di  accordi
          internazionali  in  vigore per l'Italia, svolgono in Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi  di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
          sono persone collocate "alla pari".
                   r-bis)  infermieri  professionali  assunti  presso
          strutture sanitarie pubbliche e private.
                 2.  In  deroga  alle disposizioni del presente testo
          unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
          essere  assunti  alle  dipendenze  dei datori di lavoro per
          esigenze   connesse  alla  realizzazione  e  produzione  di
          spettacoli   previa   apposita   autorizzazione  rilasciata
          dall'ufficio  speciale  per  il collocamento dei lavoratori
          dello  spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
          sentito il dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
          provvisorio    dell'autorita'   provinciale   di   pubblica
          sicurezza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  salvo che si
          tratti  di  personale  artistico  ovvero  di  personale  da
          utilizzare  per periodi non superiori a tre mesi, prima che
          il   lavoratore   extracomunitario   entri  nel  territorio
          nazionale.   I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati  a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica  di  assunzione.  Il Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
          competenti   in   materia  di  turismo  ed  in  materia  di
          spettacolo,  determina  le  procedure e le modalita' per il
          rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
                 3.  Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
          possesso  della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
          determinate attivita'.
                 4.   Il  regolamento  di  cui  all'art.  1  contiene
          altresi'   norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni  ed
          accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
          e   soggiorno   dei   lavoratori  stranieri  occupati  alle
          dipendenze  di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
          enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
                 5.   L'ingresso   e   il  soggiorno  dei  lavoratori
          frontalieri   non   appartenenti   all'Unione   europea  e'
          disciplinato  dalle disposizioni particolari previste negli
          accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
                 5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per i beni e le
          attivita'  culturali,  su  proposta  del  Comitato olimpico
          nazionale  italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
          e  del  lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
          limite  massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque   retribuita,  da  ripartire  tra  le  federazioni
          sportive  nazionali.  Tale  ripartizione  e' effettuata dal
          CONI   con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione  del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione  agonistica  anche al fine di assicurare la tutela
          dei vivai giovanili".