Art. 23.
                    (Ricongiungimento familiare)

   1.  All'articolo  29 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
   1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
   "b-bis)  figli  maggiorenni  a  carico,  qualora  non  possano per
ragioni  oggettive  provvedere  al  proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidita' totale";
   2)  alla  lettera  c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora   non  abbiano  altri  figli  nel  Paese  di  origine  o  di
provenienza  ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli  siano  impossibilitati  al  loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute";
   3) la lettera d) e' abrogata;
   b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
   "7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento familiare,
corredata  della prescritta documentazione compresa quella attestante
i  rapporti  di  parentela,  coniugio  e  la minore eta', autenticata
dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico
per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio  territoriale del
Governo  competente  per il luogo di dimora del richiedente, la quale
ne  rilascia  copia  contrassegnata  con  timbro  datario e sigla del
dipendente  incaricato  del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche
mediante  accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
requisiti  di  cui  al  presente  articolo,  emette  il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
   8.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  richiesta  del  nulla osta,
l'interessato  puo'  ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze  diplomatiche  e consolari italiane, dietro esibizione
della  copia  degli  atti  contrassegnata  dallo  sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
   9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresi'  il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5".
 
             Nota all'art. 23:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.  29  (Ricongiungimento  familiare).  -  1.  Lo
          straniero  puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
          familiari:
                   a) coniuge non legalmente separato;
                   b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati
          fuori  del  matrimonio,  non  coniugati  ovvero  legalmente
          separati,   a  condizione  che  l'altro  genitore,  qualora
          esistente, abbia dato il suo consenso;
                   b-bis)  figli maggiorenni  a  carico,  qualora non
          possano   per   ragioni  oggettive  provvedere  al  proprio
          sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
          invalidita' totale;
                   c) genitori  a  carico  qualora  non abbiano altri
          figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
          ultrasessantacinquenni   qualora   gli  altri  figli  siano
          impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
          motivi di salute;
                   d) abrogata.
                 2.  Ai  fini  del  ricongiungimento  si  considerano
          minori  i  figli  di  eta'  inferiore  a  18 anni. I minori
          adottati  o  affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
          ai figli.
                 3.  Salvo  che  si tratti di rifugiato, lo straniero
          che   richiede   il  ricongiungimento  deve  dimostrare  la
          disponibilita':
                   a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi
          previsti  dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
          residenziale  pubblica,  ovvero,  nel  caso di un figlio di
          eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
          del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
          effettivamente dimorera';
                   b) di  un  reddito annuo derivante da fonti lecite
          non  inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
          chiede  il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento   di   due  o  tre  familiari,  al  triplo
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo   complessivo   dei   familiari   conviventi  con  il
          richiedente.
                 4.   E'  consentito  l'ingresso,  al  seguito  dello
          straniero  titolare  di carta di soggiorno o di un visto di
          ingresso  per  lavoro  subordinato  relativo a contratto di
          durata  non  inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
          occasionale,  ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
          familiari   con   i   quali   e'   possibile   attuare   il
          ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
          disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
                 5. Oltre a quanto previsto dall'art. 28, comma 2, e'
          consentito  l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
          comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare
          il ricongiungimento.
                 6.  Salvo  quanto  disposto dall'art. 4, comma 6, e'
          consentito   l'ingresso,  per  ricongiungimento  al  figlio
          minore  regolarmente  soggiornante  in Italia, del genitore
          naturale  che  dimostri,  entro  un  anno  dall'ingresso in
          Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
                 7.  La  domanda  di  nulla  osta al ricongiungimento
          familiare,   corredata   della   prescritta  documentazione
          compresa   quella   attestante  i  rapporti  di  parentela,
          coniugio  e  la  minore  eta',  autenticata  dall'autorita'
          consolare  italiana, e' presentata allo sportello unico per
          l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio territoriale
          del   Governo   competente  per  il  luogo  di  dimora  del
          richiedente,  la quale ne rilascia copia contrassegnata con
          timbro  datario  e  sigla  del  dipendente  incaricato  del
          ricevimento.    L'ufficio,   verificata,   anche   mediante
          accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
          requisiti   di   cui   al   presente  articolo,  emette  il
          provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
          del nulla osta.
                 8.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  richiesta del
          nulla   osta,  l'interessato  puo'  ottenere  il  visto  di
          ingresso  direttamente  dalle rappresentanze diplomatiche e
          consolari  italiane,  dietro  esibizione  della copia degli
          atti    contrassegnata    dallo    sportello    unico   per
          l'immigrazione,  da  cui  risulti  la data di presentazione
          della domanda e della relativa documentazione.
                 9.   Le   rappresentanze  diplomatiche  e  consolari
          italiane  rilasciano  altresi'  il  visto  di  ingresso  al
          seguito nei casi previsti dal comma 5.".