Art. 8
             Accesso alla documentazione caratteristica

  1.  Il  diritto  di accesso alla documentazione caratteristica e ai
dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e
con  le  limitazioni  previste  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  2. Su richiesta degli organi giuridizionali, del Consiglio di Stato
in  sede  consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il
Ministero  della  difesa  e'  tenuto  a rilasciare copia di qualsiasi
documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale.
  3.    Le    autorita'   centrali   dell'Esercito,   della   Marina,
dell'Aeronautica  e  dell'Arma  dei  carabinieri  ovvero  i  soggetti
specificamente   autorizzati   dal  Ministero  della  difesa  possono
prendere  visione  dei  documenti  caratteristici  unicamente  per lo
svolgimento  delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 27,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
          Nota all'art. 8:

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 27, comma 2, della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675 (v. nota alle premesse):
              "2.   La  comunicazione  e  la  diffusione  a  soggetti
          pubblici,  esclusi  gli  enti  pubblici economici, dei dati
          trattati  sono  ammesse  quando  siano previste da norme di
          legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
          lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
          caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
          all'art.  7,  commi  2  e  3  al  Garante  che  vieta,  con
          provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
          risultano violate le disposizioni della presente legge".