IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viso l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma  1,  lettera c), della legge 23 agosto
1988,  n.  490,  e  successive modificazioni, riguardante "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n.  718, di approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri
e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440, e successive
modificazioni,  riguardante  "Nuove disposizioni sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";
  Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  e successive
modificazioni,  che  approva il regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alla dipendenza delle
amministrazioni pubbliche";
  Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni,  concernente  "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati     delle    amministrazioni    pubbliche    a    norma
dell'articolo 2,  comma  1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  e  successive  modificazioni,  concernente "Regolamento recante
semplificazioni delle procedure di spesa e contabili";
  Vista  la  legge  23 dicembre  1994, n. 724, concernente "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica";
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni,
concernente  "Disposizioni  in  materia  di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti";
  Vista  la  legge  3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla
legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni,
recante  norme  di  contabilita'  generale  dello Stato in materia di
bilancio.   Delega  al  Governo  per  l'individuazione  delle  unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni,  concernente "Individuazione delle unita' previsionali
di  base  del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";
  Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e successive
modificazioni,  concernente  "Unificazione  dei Ministeri del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  riordino delle
competenze  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 59";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 febbraio 1998,
n.  38,  e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
le  attribuzioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, nonche' disposizioni in
materia  di  organizzazione  e di personale, a norma dell'articolo 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  e  successive  modificazioni,  concernente "Regolamento recante
norme  sull'articolazione  organizzativa e le dotazioni organiche dei
dipartimenti   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  a norma dell'art. 7, comma 3, della legge
3 aprile 1997, n. 94";
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente
"Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e  valutazione  dei costi e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)";
  Acquisito  il  parere  n.  34/D/2000, reso dalla Corte dei conti, a
sezioni riunite, nell'adunanza del 22 novembre 2000;
  Acquisito  il  parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione pubblica, Ufficio legislativo, reso con
nota n. 2972/35.111 del 19 ottobre 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002,
n. 89/2001;
  Ritenuto  di  recepire  le  osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato  nel  suddetto  parere,  ad  eccezione di quella concernente la
distinzione   tra   consegnatari   per   debito   di  custodia  e  di
consegnatario  per  debito  di  vigilanza,  attese  le  modalita'  di
gestione,  di  rendicontazione  e  di  livello di responsabilita' che
contraddistinguono gli uni dagli altri, nonche' di quella relativa al
termine  triennale  suggerito  per la rinnovazione degli inventari, a
fronte   di  quello  quinquennale  previsto,  in  considerazione  del
notevole  impiego  di  risorse  e  di  tempo  che siffatta operazione
comporta;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a) "beni mobili": oggetti mobili destinati al funzionamento degli
uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale
di   cancelleria   ed   informatico,   registri,   stampati,  nonche'
autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti
d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni
diversi,  con  esclusione  degli oggetti mobili destinati alla difesa
dello  Stato  e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di
rischio;
    b) "servizio":    prestazioni    che   agevolano   e   completano
l'utilizzazione  di  un  bene  o  di un processo produttivo, elencate
negli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
    c) "titolare  del  centro  di  responsabilita'": il dirigente con
funzioni   dirigenziali   generali   titolare   di   un   centro   di
responsabilita' delle amministrazioni dello Stato;
    d) "utilizzatore finale": fruitore delle utilita' cedute dal bene
o  consumatore  di  materiali destinati dal consegnatario all'ufficio
per l'uso, per l'impiego o per il consumo;
    e) "dirigente  responsabile  degli  acquisti  di beni e servizi":
dirigente  che  provvede  direttamente  agli acquisti della struttura
amministrativa di appartenenza;
    f) "gestore  globale":  soggetto affidatario della gestione delle
procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all'articolo 26
della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, e successive modificazioni,
nonche'  della  realizzazione  e  gestione del sistema di controllo e
verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse;
    g) "Ragioneria   generale   dello   Stato":   Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato;
    h) "ufficio   riscontrante":   per  le  amministrazioni  centrali
l'Ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 febbraio  1998,  n. 38, e l'Ufficio
interno  di  ragioneria  di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  303;  per gli uffici periferici la
Ragioneria  provinciale dello Stato di cui all'articolo 10 del citato
decreto presidenziale;
    i) "sostituto  consegnatario":  l'agente incaricato di sostituire
il consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
    l) "sub-consegnatario":   agente   secondario   che   opera  alle
dipendenze   di   un  agente  principale,  denominato  consegnatario,
titolare della gestione cui entrambi sono assegnati.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 1, lettera c), della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
              "1.  Con decreto del Presidente della Repubblica previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a)-b) (omissis);
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 novembre  1979,  n.  718,  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 25 del 26 gennaio 1980.
              - Il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
          1923.
              - Il   regio   decreto   23 maggio  1924,  n.  827,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 131 del 4 giugno
          1924.
              - Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 106 del 9 maggio
          2001, supplemento ordinario n. 112/L.
              - Il  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
          1993.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994, n. 367, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
          del 13 giugno 1994, supplemento ordinario n. 91.
              - La  legge  23 dicembre  1994,  n.  724, e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  30 dicembre 1994,
          supplemento ordinario n. 174/L.
              - La  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994.
              - La  legge  3 aprile  1997, n. 94, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997.
              - Il  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n. 279, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 195 del 22 agosto
          1997, supplemento ordinario n. 166/L.
              - Il  decreto  legislativo  5 dicembre 1997, n. 430, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre
          1997.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          20 febbraio  1998,  n.  38,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
          1998, n. 154, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
          del 21 maggio 1998.
              - Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 286, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 193 del 18 agosto
          1999.
              - Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 30 agosto
          1999, supplemento ordinario n. 163/L.
              - La  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  27 dicembre 1999,
          supplemento ordinario n. 227/L.
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157, reca
          "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
          pubblici di servizi".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  come modificato dall'art. 58,
          comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato anche con il
          ricorso  alla  locazione  finanziaria. I contratti conclusi
          con  l'accettazione  di tali ordinativi non sono sottoposti
          al parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma  25,  lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello
          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto
          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche
          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni
          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni comparabili con quelli
          oggetto di convenzionamento.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli  9 e 10 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n. 38:
              "Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - 1. Gli uffici
          centrali   del   bilancio   operano   alle  dipendenze  del
          Dipartimento   della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e
          provvedono  alla  tenuta  delle  scritture contabili e alla
          registrazione   degli   impegni  di  spesa  risultanti  dai
          provvedimenti  assunti dagli uffici amministrativi sotto la
          responsabilita'   dei   dirigenti  competenti,  secondo  le
          modalita'  previste  dall'art. 11, comma 1, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367.
          Trascorsi  dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i
          provvedimenti   acquistano  efficacia.  Entro  il  predetto
          termine  l'ufficio centrale del bilancio puo' preannunciare
          all'amministrazione   l'invio   di  osservazioni  circa  la
          legalita'  della  spesa;  tali osservazioni, ferma restando
          l'efficacia  degli  atti e la facolta' dell'amministrazione
          di    darvi    comunque    esecuzione,    sono   comunicate
          all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il
          dirigente  responsabile dispone circa il seguito da dare al
          provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio.
          Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
              2.  Gli  uffici  centrali  del  bilancio ricevono dalle
          amministrazioni  i  dati  relativi  alle rilevazioni e alle
          risultanze  della contabilita' economica di cui all'art. 10
          del   decreto   legislativo   7 agosto  1997,  n.  279,  ed
          effettuano   gli   adempimenti   richiesti   per   la  loro
          utilizzazione  ai  fini  di  cui  all'art. 12, comma 2, del
          predetto  decreto  legislativo.  Concorrono, altresi', alla
          valutazione  degli  oneri  delle  funzioni  e  dei  servizi
          istituzionali  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  dei
          programmi  e  progetti  finanziati nell'ambito delle unita'
          previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del
          progetto  di  bilancio  di  previsione,  ai sensi dell'art.
          4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.
              3.  Presso  ciascun  ufficio  centrale  del bilancio e'
          costituita  una  Conferenza  permanente  della  quale fanno
          parte  rappresentanti  dell'ufficio centrale del bilancio e
          dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata.
          La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le
          rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti
          in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di
          monitoraggio  finanziario  dell'attuazione delle manovre di
          bilancio  e  di valutazione tecnica dei costi e degli oneri
          dei   provvedimenti,   delle   funzioni   e   dei   servizi
          istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di
          pertinenza  dell'amministrazione.  A tal fine la Conferenza
          elabora   in   sede   tecnica   metodologie  e  criteri  di
          valutazione  dei  costi e degli oneri finanziari sulla base
          della  specifica  disciplina del settore e puo' compiere, a
          fini  istruttori,  le valutazioni relative ai provvedimenti
          che  le  sono  sottoposti,  con  particolare  riguardo alle
          relazioni  tecniche  previste  dall'art. 11-ter della legge
          5 agosto 1978, n. 468.".
              "Art.  10  (Dipartimenti provinciali). - 1. In coerenza
          con  gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59
          e  fatte salve le eventuali modifiche che potranno derivare
          dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in
          attuazione  della  delega  di  cui  all'art.  11,  comma 1,
          lettera   a),   della   legge   predetta,   i  Dipartimenti
          provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel  rispetto  delle autonomie e delle funzioni
          delle  regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale
          i  servizi  di  competenza  del  Ministero, con riferimento
          anche ai fondi di provenienza comunitaria.
              2.  I  dipartimenti  provinciali  di  cui al comma 1 si
          articolano in:
                a) ragionerie  provinciali dello Stato, che svolgono,
          nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni
          dello  Stato,  le  funzioni attribuite agli uffici centrali
          del  bilancio  presso  i  Ministeri;  svolgono  altresi' le
          funzioni  gia'  espletate  dalle  ragionerie regionali, che
          sono  soppresse.  Le  funzioni  relative ad amministrazioni
          decentrate  su  base  piu' ampia di quella provinciale sono
          esercitate  dalla  ragioneria  provinciale  avente sede nel
          capoluogo di regione;
                b) uffici,    servizi,    osservatori,    commissioni
          provinciali  e  altre  strutture destinate, in particolare,
          all'erogazione  dei  servizi e allo svolgimento dei compiti
          di  cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e), nonche', ove
          necessario,   di   altri   compiti   dei  Dipartimenti  del
          Ministero.
              3.   Le  ragionerie  provinciali  costituite  presso  i
          dipartimenti  di  cui al comma 1, aventi sede nel capoluogo
          di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, lettera a),
          svolgono  compiti di supporto ed operativi per l'attuazione
          in  sede  locale delle politiche di sviluppo e di coesione,
          con  particolare  riguardo  alle  aree depresse, secondo le
          direttive   del  competente  Dipartimento.  Provvedono,  in
          particolare,  a  curare i rapporti con le regioni, gli enti
          locali,  gli  enti pubblici regionali e locali, le societa'
          locali  a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati
          e  gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli
          strumenti  di  programmazione  negoziata e gli investimenti
          nelle  aree  depresse. Propongono e attuano le iniziative e
          gli  adempimenti  necessari  per la piena utilizzazione dei
          fondi  strutturali comunitari e collaborano al monitoraggio
          e  alla  verifica  dei  programmi  che  utilizzano  i fondi
          predetti;  contribuiscono  ad  assicurare,  a  richiesta  e
          d'intesa  con le amministrazioni regionali e gli altri enti
          e  soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e
          il  supporto  per l'esercizio da parte del Dipartimento per
          le  politiche  di sviluppo e di coesione dei compiti di cui
          all'art.  4,  comma  1, lettera b). I componenti del Nucleo
          tecnico   di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
          pubblici  possono  essere  assegnati  a svolgere le proprie
          funzioni presso i dipartimenti di cui al presente articolo,
          anche  per  periodi  determinati, in relazione a specifiche
          esigenze delle singole realta' locali ed alla necessita' di
          assistere    le    amministrazioni   nelle   attivita'   di
          pianificazione,   programmazione   e   progettazione  degli
          interventi ovvero per diffondere e migliorare la conoscenza
          delle  tecniche  operative  e  di  valutazione  e  verifica
          economica a livello locale.
              4.  Le  strutture  di cui al comma 2 sono organicamente
          inserite,  a  decorrere  dalla  definitiva introduzione del
          ruolo  unico  del  personale  previsto  dall'art.  12,  nel
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei  servizi  del  tesoro  e  dipendono  funzionalmente dai
          Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi
          svolti   in   sede   locale.   Il   dirigente  preposto  al
          Dipartimento  provinciale  coordina  i  servizi  e risponde
          della   loro  funzionalita'  ai  Dipartimenti  centrali  di
          rispettiva  pertinenza. Le ragionerie provinciali di cui al
          comma   2,   lettera  a),  nello  svolgimento  dei  compiti
          riguardanti  la  gestione  del  bilancio  e  il  rendiconto
          generale    dello   Stato,   rispondono   direttamente   ed
          operativamente  al  Dipartimento  della Ragioneria generale
          dello  Stato,  nell'ambito  della  necessaria  integrazione
          tecnica,  giuridica  e  funzionale  dei relativi processi e
          delle responsabilita' che vi sono unitariamente connesse.
              5.   Ai  dipartimenti  provinciali  dei  capoluoghi  di
          regione  di  Bari,  Bologna,  Cagliari, Catanzaro, Firenze,
          Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma, Torino e Venezia
          sono preposti dirigenti generali di livello C.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11, comma 8, del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 303 (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "8.  Il  decreto  di  cui all'art. 8 stabilisce la data
          dalla   quale   un  ufficio  interno  di  ragioneria  della
          Presidenza  sostituisce  l'Ufficio centrale di bilancio del
          Ministero  del  tesoro, bilancio e programmazione economica
          presso la Presidenza stessa.".