Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari
ed  ai  cassieri  delle amministrazioni dello Stato con esclusione di
quelle  dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonche' degli
organismi  appartenenti  alle  Forze  armate,  di polizia e del Corpo
nazionale   dei  vigili  del  fuoco,  per  i  quali  vigono  appositi
regolamenti  e  nei  limiti  di  quanto  disciplinato dai regolamenti
stessi.
  2. Le norme del presente regolamento non si applicano alla gestione
delle spese di carattere riservato.
  3.  Le  funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di
cassiere.