Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonche' degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi. 2. Le norme del presente regolamento non si applicano alla gestione delle spese di carattere riservato. 3. Le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere.