Art. 3. Forme di scritture 1. Le amministrazioni dello Stato possono formare e conservare le scritture di cui al presente regolamento su supporti informatici, nonche' trasmetterle per via telematica, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle regole tecniche di cui agli articoli 6 e 8, comma 2, dello stesso decreto.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (Testo A).". - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Art. 6 (Riproduzione e conservazione dei documenti). - 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta' di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento e' prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali. 2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformita' agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.". Art. 8 (Documento informatico). - 2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.".