Art. 3.
                         Forme di scritture
  1.  Le  amministrazioni dello Stato possono formare e conservare le
scritture  di  cui  al  presente regolamento su supporti informatici,
nonche'   trasmetterle   per  via  telematica,  in  conformita'  alle
disposizioni  previste  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle regole tecniche di cui
agli articoli 6 e 8, comma 2, dello stesso decreto.
 
          Note all'art. 3:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.   445,  reca  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documenti amministrativi (Testo A).".
              - Si  trascrive il testo degli articoli 6 e 8, comma 2,
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          2000, n. 445:
              "Art. 6 (Riproduzione e conservazione dei documenti). -
          1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta'
          di  sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri
          archivi,  le  scritture  contabili, la corrispondenza e gli
          altri  atti di cui per legge o regolamento e' prescritta la
          conservazione,   con   la  loro  riproduzione  su  supporto
          fotografico,  su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a
          garantire la conformita' dei documenti agli originali.
              2.  Gli  obblighi  di  conservazione  ed esibizione dei
          documenti  di  cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia
          ai  fini  amministrativi che probatori, anche se realizzati
          su  supporto  ottico  quando  le  procedure utilizzate sono
          conformi  alle  regole  tecniche dettate dall'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione.
              3.  I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione
          e  dell'autenticazione  dei documenti di cui al comma 1, su
          supporto  fotografico  o  con  altro mezzo tecnico idoneo a
          garantire la conformita' agli originali, sono stabiliti con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
              4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
          per  i  beni  e  le attivita' culturali sugli archivi delle
          amministrazioni   pubbliche   e   sugli   archivi   privati
          dichiarati  di  notevole  interesse storico, ai sensi delle
          disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre
          1999, n. 490.".
              Art. 8 (Documento informatico). - 2. Le regole tecniche
          per  la  formazione,  la trasmissione, la conservazione, la
          duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione,  anche
          temporale,  dei  documenti  informatici  sono  definite con
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti
          l'Autorita'     per     l'informatica     nella    pubblica
          amministrazione  e  il  Garante  per la protezione dei dati
          personali.   Esse   sono  adeguate  alle  esigenze  dettate
          dall'evoluzione    delle    conoscenze    scientifiche    e
          tecnologiche, con cadenza almeno biennale.".