Art. 5.
Gestione delle spese per il funzionamento degli uffici e monitoraggio
                           degli acquisti
  1.  L'utilizzazione  degli  stanziamenti  iscritti  nelle  spese di
funzionamento delle unita' previsionali di base per la spesa corrente
destinati   all'acquisto   di   beni   e  servizi  spetta,  ai  sensi
dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, ai
titolari dei centri di responsabilita'.
  2.   I   titolari  dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa
individuano,   ai   sensi  dell'articolo 6,  comma  12,  della  legge
24 dicembre  1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44, comma 1,
della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, i dirigenti responsabili degli
acquisti  di  beni  e  servizi ai quali attribuiscono, in conformita'
delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165, le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali.
  3. Al fine di consentire al gestore globale, di cui all'articolo 26
della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, la
realizzazione  dei  compiti  di  consulenza  tecnica  e  gestione del
sistema  di  controllo e verifica delle politiche di spesa in materia
di  acquisti  di  beni  e  servizi,  i  dirigenti  responsabili degli
acquisti  comunicano semestralmente allo stesso gestore globale tutti
gli  elementi  degli ordinativi di fornitura di beni e servizi, sotto
qualsiasi  forma stipulati, anche ai fini del monitoraggio dei prezzi
e  della  valutazione  della  qualita'  dei  prodotti  e  dei servizi
forniti.  Analoga  comunicazione  e'  inoltrata al competente ufficio
riscontrante  ai  sensi degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.
 
          Note all'art. 5:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              "Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 6, comma 12, della
          legge  24 dicembre  1993, n. 537, come sostituito dall'art.
          44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724:
              "Art.  6 (Contratti pubblici). - 12. Le amministrazioni
          dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, individuano,
          sulla   base   di   specifiche   competenze  ed  esperienze
          professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di
          beni   e   servizi,   alle  cui  dipendenze  sono  posti  i
          consegnatari.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali).   -   1.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali,   comunque   denominati,  nell'ambito  di  quanto
          stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
          compiti e poteri:
                a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza;
                b) curano   l'attuazione   dei   piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti  gli  incarichi e la responsabilita' di specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti  devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
          risorse umane, finanziare e materiali;
                c) adottano   gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale;
                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
          delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
          inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
                f) promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
          n. 103;
                g) richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza;
                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
          del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
          lavoro;
                i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
          dirigenti;
                l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea  e  degli organismi internazionali nelle materie di
          competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
          direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
              2.   I   dirigenti   di  uffici  dirigenziali  generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente  e  in  tutti  i  casi  in cui il Ministro lo
          richieda o lo ritenga opportuno.
              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1  puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti a
          strutture   organizzative  comuni  a  piu'  amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni.
              4.  Gli  atti  e i provvedimenti adottati dai dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici   dirigenziali   generali   di   cui   al   presente
          articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
              5.  Gli  ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".
              - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488, vedi nelle note all'art. 1.
              - Per  il  testo  dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 10,
          comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          20 febbraio 1998, n. 38, vedi nelle note all'art. 1.