IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia
e delle finanze, della difesa
e delle attivita' produttive
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento
della direttiva 93/15/CEE, "relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli
esplosivi per uso civile";
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi";
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante la "Procedura d'informazione nel settore
delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione, in attuazione della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998";
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme sulla
detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei
congegni assimilati";
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284,
e successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei
procedimenti imputati alla competenza degli organi
dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno";
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e
integrazioni, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Ritenuto che occorre dare attuazione all'articolo 4, comma 3, ed
all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di
sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del
21 maggio 2002 e 20 giugno 2002;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2778/02, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
26 agosto 2002;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota prot. n. 52-1/A-30 (4593), del 10 settembre 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne l'immissione sul mercato degli
esplosivi per uso civile che abbiano superato le procedure di
valutazione di conformita' di cui agli articoli seguenti e provvede:
a) a disciplinare il procedimento di autorizzazione
dell'Organismo notificato, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato come
decreto legislativo n. 7;
b) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 7, le modalita' di esecuzione delle verifiche
tecniche e degli esami necessari all'accertamento da parte degli
Organismi notificati della sussistenza dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n.
7;
c) ad individuare le modalita' di convocazione e di funzionamento
del Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
n. 7;
d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo
degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti
alle categorie di rischio, alle definizioni ed ai criteri di
classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle
Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, fermo
restando il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito,
la detenzione, la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e
le misure di sicurezza per le attivita' di fabbricazione e di
deposito degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635;
e) a fissare principi e criteri direttivi per adeguare alle
disposizioni internazionali, in conformita' a quanto previsto
dall'allegato I al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici
riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti in
applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della
direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e
controllo degli esplosivi per uso civile):
"Art. 14. - 1. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato
il regolamento di esecuzione, recante in particolare
l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle
categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di
classificazione degli esplosivi previsti dalle
raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto
delle merci pericolose.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita'
di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami
necessari all'accertamento, da parte degli organismi
notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di
cui all'allegato II.".
- Per il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca:
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza".
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: "Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi".
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998".
- La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "Nuove norme
sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati".
- La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: "Nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.".
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993,
n. 284, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini
di completamento ed i responsabili dei procedimenti
imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione
centrale e periferica dell'interno.".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):
"Art. 3. - 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione
dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri
Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati
"organismi notificati , autorizzati ad espletare le
procedure di valutazione della conformita' di cui al
presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno
di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di
identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello
Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati,
aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo
decreto autorizza ciascun organismo al rilascio
dell'attestato di esame "CE del tipo e all'espletamento di
tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui
all'allegato V, lettere B), C), D), E) ed F). La relativa
istanza e' presentata al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli
oneri di cui all'art. 47, comma 2, della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
Art. 4. - 1. Il Ministero dell'interno si avvale di un
comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli
organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero
dell'interno e' composto da: un presidente, con qualifica
non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica
sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno,
due rappresentanti del Ministero della difesa, due
rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi,
anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti
appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati
dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli
ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore
o grado corrispondente.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in
carica cinque anni e possono essere riconfermati non piu'
di una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato
un supplente. Le modalita' di convocazione e di
funzionamento del comitato sono stabilite con il
regolamento di esecuzione di cui all'art. 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per
ciascuna procedura di valutazione della conformita', il
comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia
della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed
ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo
notificato non soddisfa piu' i requisiti richiesti o
nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento delle
procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne
informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con
proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro
dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo
notificato e puo' disporre, con propria ordinanza, la
sospensione immediata delle procedure di valutazione di
conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato.
Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene
data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla
Commissione dell'Unione europea.".
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, vedasi nelle note alle
premesse.
- Per la rubrica degli allegati I e II, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per l'argomento del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, vedasi nelle note alle premesse.
- Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, vedasi nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973,
reca: "Modifiche all'allegato A al regolamento delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.".